Buongiorno. Volevo sapere se per aprire un baby parking in prov di Bari sono necessari titoli di studio abilitativi particolari per il titolare e per il personale.
Inoltre volevo sapere se è associabile ad una sala per compleanni, se all'interno può sussistere anche un'area di vendita di prodotti e oggetti vari, non alimentari e se è possibile somministrare alimenti prodotti da una azienda esterna.
C'è qualcuno che possa anche fare un business plan?
Grazie
Noemi
Buongiorno. Volevo sapere se per aprire un baby parking in prov di Bari sono necessari titoli di studio abilitativi particolari per il titolare e per il personale.
Inoltre volevo sapere se è associabile ad una sala per compleanni, se all'interno può sussistere anche un'area di vendita di prodotti e oggetti vari, non alimentari e se è possibile somministrare alimenti prodotti da una azienda esterna.
C'è qualcuno che possa anche fare un business plan?
Grazie
Noemi
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Ai fini normativi l'attività di baby parking è equiparata a quella di ludoteca.
In Puglia esiste una disciplina specifica.
Ti invito a verificare la risposta fornita ad analogo quesito:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2551.msg12454#msg12454
La Regione Puglia è una delle poche che ha previsto requisiti professionali per tutte le attività del settore.
All'interno della ludoteca possono essere attivate attività complementari (anche di vendita e somministrazione). Se la superficie è ridotta (es. meno di 30 mq) non vi sono problemi di destinazione d'uso. In ogni caso andranno verificati i requisiti sanitari.
Per il business plan manda una mail a info@omniavis.it descrivendo l'attività e fornendo recapiti per un contatto diretto.
Saluti
Ricordo che come lei mi diceva , non essendo un servizio(il baby parking) di istruzione , ma semplicemente di "parcheggio" non avesse bisogno di requisiti particolari per aprire , e nemmeno per il personale all interno. sbaglio?
riferimento id:11690
Ricordo che come lei mi diceva , non essendo un servizio(il baby parking) di istruzione , ma semplicemente di "parcheggio" non avesse bisogno di requisiti particolari per aprire , e nemmeno per il personale all interno. sbaglio?
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Sì, come le dicevo questa è la REGOLA a meno che non vi sia una diversa disciplina regionale come nel caso (raro a livello nazionale) della Puglia che ha una propria specifica disciplina anche sui requisiti professionali degli operatori di baby parking.
Ovviamente Lei potrà valutare il ricorso contro l'eventuale diniego impugnando la disciplina regionale. Il discorso è lungo e complesso ma glielo sintetizzo segnalandole che potrebbe ritenersi illegittima la disciplina, da parte della Regione, dei requisiti professionali dell'attività in questione in assenza di una norma quadro regionale.
Salve, io vorrei aprire un baby parcking a Foggia, ho la laurea in filosofia ed una maturità socio psico pedagogica conseguita nel 2004. con il mio titolo posso farlo?grazie ! Saluti
riferimento id:11690
Salve, io vorrei aprire un baby parcking a Foggia, ho la laurea in filosofia ed una maturità socio psico pedagogica conseguita nel 2004. con il mio titolo posso farlo?grazie ! Saluti
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Il regolamento regionale della Puglia Reg. reg. 18-1-2007 n. 4 prevede una serie di TITOLI fra cui non rientrano quelli indicati.
Qui abbiamo approfondito la questione:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2551.msg12454#msg12454
Il regolamento prevede anche la maturità ma:
[b]5. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, nonchè nelle more della definizione a livello regionale del regolamento di cui all'art. 57 della legge regionale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore, [color=red]che abbiano una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone[/color].[/b]
Ciò detto ESISTE UNA POSSIBILITA' di svolgere comunque l'attività fondata su questo ragionamento (te lo illustro non tecnicamente, perchè possa essere chiaro):
1) la competenza sui requisiti professionali è dello STATO (non della Regione)
2) la Regione ha approvato il regolamento IN ATTESA della disciplina statale
3) la COSTITUZIONE vieta limitazioni infrastatli, e quindi RICONOSCE validi i requisiti maturati in qualunque altra Regione
4) quindi, se tu trovi una Regione che riconosce il tuo diploma come requisito valido ... allora puoi farlo valere anche in PUGLIA.
EBBENE ESISTE questa Regione, anzi sono più di una. Sono la Regione Veneto:
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aaf7cc52-be08-414d-a9ba-6709e9cfcd95&groupId=10797
La Liguria: http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/Liguria_All_A_Del_12_magg_2009_n_588.pdf
Abruzzo: http://www.regione.abruzzo.it/portale/docs/direzioni/DC/ediScol/Reg_legge_76_2000.pdf
TI INVITO A UTILIZZARE BENE queste informazioni, devi inviare una nota argomentata per "convincere" il Comune di questa validità.
Se vuoi la nostra assistenza mandaci una mail di richiesta a info@omniavis.it con il link di questo messaggio.
Salve!
Ho trovato questo vecchio thread rispetto ai baby parking.
Ho letto quali siano i titoli necessari per operare nel baby parking, ma vorrei capire quali siano i requisiti autorizzativi e strutturali per poter aprirne uno.
Mi trovo a Taranto.
Inoltre, qual è di fatto la disciplina a livello nazionale che li sancisce?
Grazie mille
Salve!
Ho trovato questo vecchio thread rispetto ai baby parking.
Ho letto quali siano i titoli necessari per operare nel baby parking, ma vorrei capire quali siano i requisiti autorizzativi e strutturali per poter aprirne uno.
Mi trovo a Taranto.
Inoltre, qual è di fatto la disciplina a livello nazionale che li sancisce?
Grazie mille
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NON esiste disciplina nazionale.
Alcune Regioni hanno deciso di regolamentare queste attività (quindi LIBERE nelle Regioni che non lo hanno fatto).
In PUGLIA (una delle Regioni con la disciplina più "stringente") si prevedono requisiti specifici nel Reg. reg. 18-1-2007 n. 4 (http://old.regione.puglia.it/web/files/servizi_sociali/Regolam._serv.soc..pdf) art. 89
Grazie per la risposta, dott. Chiarelli!
Avevo già letto la LR del 2007, ma l'art. 89 fa riferimento a:
- ludoteca: "il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni"
Da quello che ho potuto verificare online, invece, il baby parking fa riferimento a un'età compresa fra 13 mesi e 6 anni.
L'art. 90 della stessa legge nemmeno rispecchierebbe quello che io vorrei fare: "il centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi"
Come si risolve la questione?
Inoltre, qualora dovessi scegliere di rientrare in una delle due fattispecie suindicate, essendo io costituito come APS, potrei bypassare il requisito del comune di Taranto di svolgere l'attività solo in locali di categoria commerciale, visto il "beneficio urbanistico" per le associazioni di promozione sociale? (legge del 7 dicembre 2000, n. 383, art. 32)
Grazie mille ancora
La LR n. 19/2006 dà queste definizioni all’art. 47 che è rubricato: [i]Definizione dei servizi socio-assistenziali[/i]
Il [b]servizio di ludoteca[/b] consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori in età compresa tra i tre e i cinque anni e tra i sei e i dieci anni, per i quali s'intende promuovere le esperienze di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.
L'affido minori è un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.
Il [b]centro ludico per la prima infanzia[/b] consiste in un insieme di attività socio-educative-ricreative per i minori in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Si caratterizza come luogo di vita per i bambini capace di fornire risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie e nel rispetto delle opportunità educative, di socialità e di comunicazione per i bambini e in cui sono previsti orari ridotti di permanenza continuativa nell'arco della giornata.
(con il regolamento del 2007 è diventato dai 3 ai 36 mesi - la cosa mi lascia perplesso doto che le definizioni dovrebbero essere quella della legge).
Detto questo, se un soggetto non intende erogare nessun tipo di servizio oltre alla mera custodia temporanea potrebbe essere una fattispecie che esula dal campo applicativo della norma. Mi riferisco alla tipologia della custodia temporanea e saltuaria (il genitore lascia il figlio 2 ore per fare la spesa).
Al contrario, se il genitore manda i bambini tutti i giorni nella struttura instaurando, inevitabilmente, un rapporto educativo/ludico, allora, nella regione Puglia, tale struttura ricadrebbe in una delle due fattispecie.
La legge 383/2000 è stata sostituita dal “codice del terzo settore”, il d.lgs. n. 117/2017. Tale norma, all’art. 71, dispone: [i]Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.[/i]
La ratio è stata quella di estendere la deroga a tutte le tipologie
Tutto chiaro!
Grazie mille