Data: 2013-03-26 08:11:51

rinnovo annuale autorizzazione NCC

Un possessore di autorizzazione per NCC rilasciata dal nostro Comune è stato sanzionato dalla PL di Roma perché non vidimata per il 2013 entro 31 gennaio termine fissato da normativa nazionale (art.180 del CdS). Il nostro Regolamento comunale prevede genericamente che sia rinnovata "ogni anno" previa verifica sul buono stato dell'autovettura senza riferimenti né di date nè al ciclo annuale di scadenza della licenza.
Quale termine è corretto osservare?

riferimento id:11682

Data: 2013-03-26 21:14:14

Re:rinnovo annuale autorizzazione NCC


Un possessore di autorizzazione per NCC rilasciata dal nostro Comune è stato sanzionato dalla PL di Roma perché non vidimata per il 2013 entro 31 gennaio termine fissato da normativa nazionale (art.180 del CdS). Il nostro Regolamento comunale prevede genericamente che sia rinnovata "ogni anno" previa verifica sul buono stato dell'autovettura senza riferimenti né di date nè al ciclo annuale di scadenza della licenza.
Quale termine è corretto osservare?
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L'art. 180 del Codice della strada non prescrive la vidimazione annuale. Nè tale obbligo è previsto dalla normativa di settore.
Qualora previsto dal regolamento comunale sarebbe dubbia la competenza territoriale della PL di Roma in merito all'applicazione di detto regolamento.

Se ritieni di dover applicare la "vidimazione annuale" fai presentare una dichiarazione di prosecuzione secondo la modulistica di riferimento che ti allego.

Ulteriori info: http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/art.180.htm#Codice


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D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
(commento di giurisprudenza)

Art. 180  Possesso dei documenti di circolazione e di guida

  In vigore dal 2 febbraio 2013
1.  Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a)  la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; (1043)
b)  la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; (1044)
c)  l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d)  il certificato di assicurazione obbligatoria. (1037)
2.  La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3.  Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4.  Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1038) (1042)
5.  Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (1039)
[6.  Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (1046) (1045) ]

7.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1040) ad euro 168 (1040) . Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 (1040) ad euro 99 (1040) .
8.  Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 (1040) ad euro 1.682 (1040) Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1041) (1047)
(1037) Comma così modificato art. 95, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1038)  Comma così modificato dall'art. 95, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 3, comma 17, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1039) Comma modificato dall'art. 95, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall'art. 32, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 18, comma 2, lett. b-bis), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 9, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(1040)  Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(1041)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 17, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1042) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-23 luglio 2010, n. 280 (G.U. 28 luglio 2010, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

(1043) Lettera così sostituita dall'art. 18, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1044) Lettera così modificata dall'art. 18, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1045) Comma abrogato dall'art. 18, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1046)  Comma modificato dall'art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 17, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, a decorrere dal 1° luglio 2004.

(1047) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 97 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 - 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

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