Data: 2013-03-25 17:36:16

Rifornimento carburante

In ordine al D. Lgs n. 32/1998 all'art. 10 comma 4 sanziona in via amministrativa le aziende che riforniscono serbatoi privi di certificazione o con certificazione scaduta. Qual è il procedimento da seguire per il sanzionamento, l'autorità competente a ricevere le memorie e a chi vanno i proventi?

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Data: 2013-03-25 19:11:48

Re:Rifornimento carburante


In ordine al D. Lgs n. 32/1998 all'art. 10 comma 4 sanziona in via amministrativa le aziende che riforniscono serbatoi privi di certificazione o con certificazione scaduta. Qual è il procedimento da seguire per il sanzionamento, l'autorità competente a ricevere le memorie e a chi vanno i proventi?
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Per il procedimento sanzionatorio trova applicazione la legge 689/1981.
Autorità competente è il Comune.
L'ente che riscuote le somme è il Comune.


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D.Lgs. 11-2-1998 n. 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1998, n. 53.
(commento di giurisprudenza)

10. Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL.

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva.

2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente (22) (23).

(22)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346.

(23)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-22 maggio 2001, n. 159 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4; 6; 7; 10, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118 della Cost.

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