Data: 2013-03-25 14:31:48

edicole ...

Il mio comune  è un comune senza piano di distribuzione per rivendite di quotidiani e periodici.

In una frazione del Comune in questione in data 2010 era presente un'attività di bar con annessa autorizzazione di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per le tabelle merceologiche VII e XIV  (Ditta A) se pur dagli atti d'ufficio non risulta essere stata ritrovata una specifica autorizzazione per vendita di quotidiani e periodici emerge da alcuni atti (autorizzazione sanitaria) e da memorie storiche che detta attività abbia da numerosi anni (dagli anni 70) venduto sempre i giornali (forse l'autorizzazione a vendere i giornali era stata rilasciata e annotata dietro qualche altra licenza e poi andata smarrita negli anni oppure dagli uffici comunali di allora era ritenuta valida per vendere i giornali quella per il commercio delle tabelle merceologiche sopra menzionate che prevedono tra le altre cose anche i giornali).

Nel 2010 la Ditta A viene dichiarata fallita e il tribunale acquisisce i beni.
Successivamente una nuova ditta (Ditta B) chiede nella medesima frazione l'autorizzazione per vendere quotidiani e periodici. Non essendo esperti di diritto fallimentare, al fine di valutare la possibilità di procedere alla revoca delle autorizzazioni della Ditta A per sospensione per più di 12 mesi o per il venir meno dei requisiti morali dovuti al fallimento, viene contattato da questo Ufficio il curatore fallimentare per sapere se le licenze ed autorizzazioni in possesso della Ditta A sono entrate a far parte del fallimento e quindi acquisite dal tribunale o meno; il curatore fallimentare invia a questo Ufficio una lettera invitando, a tutela dei creditori, a non disporre delle autorizzazioni in questione fino ad espressione in merito del giudice delegato.
Per quanto sopra questo ufficio negava l'autorizzazione alla Ditta B alla quale nel frattempo veniva rilasciata un'autorizzazione temporanea in quanto la frazione in questione era sprovvista temporaneamente di un punto di vendita di quotidiani e periodici.
Nel 2013 questo ufficio veniva a conoscenza, non ufficialmente, che una nuova Ditta C aveva acquisito presso il tribunale le licenze ed autorizzazioni della ditta A.
La ditta B successivamente effettuava una nuova istanza per avere l'autorizzazione per rivendita quotidiani e periodici.
Successivamente la ditta C inviava una richiesta di voltura delle licenze autorizzazioni intestate precedentemente alla ditta A, allegando gli atti comprovanti l'avvenuto acquisto dal Tribunale.

Alla luce di quanto sopra si chiede
Quesiti:
1. Le autorizzazioni della Ditta A prelevate dal tribunale per il fallimento e rivendute alla ditta C devono essere considerate in corso di validità o si deve procedere alla loro revoca poiché l'attività è stata sospesa per più di un anno o perché erano venuti meno i requisiti morali del titolare al momento della dichiarazione di fallimento? (l'art. 22 comma 4 del D.Lgs 114/1998 sancisce che" L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;"                                                                                                                                                          questo tipo di sanzione è indirizzata alla figura del titolare il quale però al momento che il tribunale ha acquisito le autorizzazioni non ne era più in possesso ( la revoca allora a chi doveva essere fatta al curatore fallimentare??) e il nuovo proprietario che le ha acquistate (ditta C) ne è in possesso solo da alcuni mesi.
Inoltre sempre l'art. 22 comma 5 sancisce che "Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (37);                                                                                                                                                    ma nel caso di specie l'esercizio di vicinato era chiuso per fallimento, e nel caso, l' emissione dell'ordinanza di chiusura a chi doveva essere indirizzata visto che il titolare non era più in possesso delle autorizzazioni in questione??)


2. Nel caso fossero ancora valide le autorizzazioni della ditta A come comportarsi circa la mancanza materiale di una licenza specifica per rivendita di giornali sapendo:
- della presenza di un'autorizzazione di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per le tabelle merceologiche VII e XIV datata 1970;
- di atti come un nulla-osta sanitario datato 1990 per adibire i locali alla rivendita di giornali;
- di memorie storiche certe da cui si evince che la ditta A vendeva i giornali da decenni e che probabilmente questa licenza esisteva anche fattivamente pur se attualmente irreperibile;   
3. Nel caso le autorizzazioni in possesso della ditta C sono considerate valide, si deve applicare la linea della Regione Lazio secondo cui non si può rilasciare nella medesima frazione una nuova autorizzazione alla ditta B in quanto il Comune è privo di un piano di programmazione o invece si deve ritenere liberalizzata tale attività e pertanto si può procedere al rilascio di una nuova autorizzazione alla ditta B (o meglio alla ricezione di una SCIA)? 
Dovendo questo Ufficio prendere iniziative in merito in tempi brevi (le istanze sono già state presentate dalle due ditte in questione) e non essendoci una linea normativa univoca in materia si chiede gentilmente un ausilio interpretativo della situazione sopra illustrata con un vostro parere in merito.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
INTENDO PRECISARE CHE PER è ANCORA PIENAMENTE VIGENTE LA LR Lazio n.4/2005
GRAZIE DI CUORE!!!!

riferimento id:11677

Data: 2013-03-25 20:10:58

Re:edicole ...

[color=red]Premessa scherzosa: questi sono i quesiti che ti fanno pentire di non aver messo il forum a pagamento  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D[/color]

Quesiti:
1.  Le autorizzazioni della Ditta A prelevate dal tribunale per il fallimento e rivendute alla ditta C devono essere considerate in corso di validità o si deve procedere alla loro revoca poiché l'attività è stata sospesa per più di un anno o perché erano venuti meno i requisiti morali del titolare al momento della dichiarazione di fallimento? (l'art. 22 comma 4 del D.Lgs 114/1998 sancisce che" L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;"       
[color=red]L'autorizzazione è decaduta. Il curatore fallimentare avrebbe dovuto fare il suo dovere e CHIEDERE UNA PROROGA prima della scadenza dell'anno per evitare la decadenza. La procedura fallimentare non detta regole derogatorie.
Tuttavia il Comune non ha pronunciato la decadenza e ciò ha indotto C, in buona fede, a ritenersi in possesso del titolo abilitativo.
RITENGO che oggi tu non possa più dichiarare la decadenza (ma vedi dopo ... che tanto non ha grande rilievo)
NON si ha invece decadenza per perdita dei requisiti morali in quanto l'apertura del fallimento trasferisce la gestione dell'azienda alc uratore fallimentare. Quindi il titolare non rileva più e quindi, anche se non avesse i requisiti, ciò non inciderebbe sull'azienda
[/color]

questo tipo di sanzione è indirizzata alla figura del titolare il quale però al momento che il tribunale ha acquisito le autorizzazioni non ne era più in possesso ( la revoca allora a chi doveva essere fatta al curatore fallimentare??) e il nuovo proprietario che le ha acquistate (ditta C) ne è in possesso solo da alcuni mesi.
[color=red]Vedi sopra[/color]

Inoltre sempre l'art. 22 comma 5 sancisce che "Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (37);                                                                                                                                                    ma nel caso di specie l'esercizio di vicinato era chiuso per fallimento, e nel caso, l' emissione dell'ordinanza di chiusura a chi doveva essere indirizzata visto che il titolare non era più in possesso delle autorizzazioni in questione??)
[color=red]Vedi sopra[/color]



2.  Nel caso fossero ancora valide le autorizzazioni della ditta A come comportarsi circa la mancanza materiale di una licenza specifica per rivendita di giornali sapendo:
- della presenza di un'autorizzazione di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per le tabelle merceologiche VII e XIV datata 1970;
- di atti come un nulla-osta sanitario datato 1990 per adibire i locali alla rivendita di giornali;
- di memorie storiche certe da cui si evince che la ditta A vendeva i giornali da decenni e che probabilmente questa licenza esisteva anche fattivamente pur se attualmente irreperibile; 
[color=red]A mio avviso la "licenza" esiste. Ne esistono elementi inequivocabili e quindi non si può far carico all'interessato delle modalità di gestione degli archivi dell'amministrazione[/color]

3.  Nel caso le autorizzazioni in possesso della ditta C sono considerate valide, si deve applicare la linea della Regione Lazio secondo cui non si può rilasciare nella medesima frazione una nuova autorizzazione alla ditta B in quanto il Comune è privo di un piano di programmazione o invece si deve ritenere liberalizzata tale attività e pertanto si può procedere al rilascio di una nuova autorizzazione alla ditta B (o meglio alla ricezione di una SCIA)? 
[color=red]Il settore è per fortuna LIBERALIZZATO e quindi sono attive sia la licenza di A (trasferita a C) che quella di B.
Poi sarà il gestore a stabilire se rifornirà entrambi, l'uno o laltro![/color]

Dovendo questo Ufficio prendere iniziative in merito in tempi brevi (le istanze sono già state presentate dalle due ditte in questione) e non essendoci una linea normativa univoca in materia si chiede gentilmente un ausilio interpretativo della situazione sopra illustrata con un vostro parere in merito.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
[color=red]A mio avviso considera valide entrambe le licenze .... e vinca il migliore!![/color]
INTENDO PRECISARE CHE PER è ANCORA PIENAMENTE VIGENTE LA LR Lazio n.4/2005
[color=red]Solo nella parte non in contrasto con le norme nazionali di liberalizzazione che PREVALGONO[/color]
GRAZIE DI CUORE!!!!
[color=red]Di niente![/color]

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