Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 6 L.R. n° 28/2005 gli itineranti e gli spuntisti sono tenuti a disporre del durc o dell’attestazione inps durante lo svolgimento della loro attività, da esibire a richiesta degli organi di controllo.
La P.M. ci ha segnalato che alcuni spuntisti presentano documentazione scaduta (la validità del durc e delle attestazioni inps normalmente è novanta giorni) asserendo che inps/inail non rilasciano più durc/attestazioni cartacei.
In alcuni casi hanno prodotto attestazioni inps valide ma riportanti la frase “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Come si devono comportare quando vanno a rilevare le presenze degli spuntisti? :o ??? ::) :-\
La verifica della regolarità contributiva degli spuntisti e/o degli itineranti dobbiamo farla d’ufficio entro ogni 31 marzo così come previsto per i titolari di posteggio fisso??? :-[
Il comma 2 dello stesso articolo parla di rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA ma gli spuntisti normalmente operano con autorizzazione/dia/scia presentata non a noi ma ad altro comune (quasi sempre quello di residenza) per cui ogni comune è tenuto a fare le proprie verifiche??? E come fa la PM a sapere se uno è regolare o no??? :'( :(
E se non ce la facciamo a effettuare tutte le verifiche entro il 31/03 possiamo farle anche dopo detta data??? >:(
In tema di DURC le cose sono sempre cavillose, soprattutto a causa di una legge scritta non troppo bene (questo a parere mio).
La norma regionale è farcita di disposizioni non applicabili (la Corte Costituzionale ha fatto di recente un po’ di pulizia) o applicabili se interpretate in modo non proprio letterale.
Sul DURC è pacifico, come ammesso anche dalla stessa Regione Toscana nella circolare 223/2012, che non è più possibile chiederlo al privato al fine del controllo. Questo in generale: nel commercio, in edilizia ecc.
Il commerciante (ambulante o meno) non deve esibire nessun DURC (o altra certificazione) agli organi della PA e gli organi della PA non possono chiederlo. Ai sensi dell’art. 74 del DPR 445/2000, la richiesta costituirebbe una violazione dei doveri d’ufficio.
Come controllare gli spuntisti? La norma non è applicabile così com’è e quindi devi fare delle scelte. Puoi fare la verifica d’ufficio con i tempi dovuti e casomai inibire l’attività se lo spuntista ritorna dopo la verifica risultata negativa.
Un’altra soluzione potrebbe essere quella di prendere atto che la norma non è applicabile e quindi non procedere alla verifica dello spuntista al momento della partecipazione al mercato. Lo spuntista in ogni caso è controllato una volta all’anno dal comune che ha ricevuto la SCIA di inizio attività.
Da altro punto di vista si potrebbe anche rilevare che, ai sensi dell’art. 40 bis, comma 4 della LR 28/05, se lo spuntista è abilitato in una regione dove il DURC o certificazione INPS/INAIL costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, allora la sua posizione non deve essere verificata immediatamente. Per imparzialità si potrebbe affermare che siccome in Toscana il DURC è un presupposto per l’attività allora, ugualmente, lo spuntista toscano non è sottoposto alla verifica immediata.
La verifica annuale è fatta da ogni comune relativamente ai “suoi” abilitati. I VVUU, se vogliono, verificheranno che lo spuntista non abbia procedimenti sospensivi o di revoca a suo carico e messi dal comune competente.
Il termine del controllo fissato al 31/03, a parere mio non è derogabile. La regione ha voluto definire un limite temporale anche perché la verifica DURC non possa diventare una minaccia incontrollabile delle PA verso il commerciante.
Sul sito degli atti della regione toscana c’è una proposta di modifica di legge che demandava, limitatamente al 2013, il termine del 31/03 al 31/12. Vediamo se questa proposta diventa legge. Oramai manca poco.