Data: 2013-03-25 11:28:02

Vendita legna da ardere

Ciao,
mi hanno chiesto di poter iniziare l'attività di vendita di legna da ardere, proveniente dalla Romania.
Come lo considero ? commercio all'ingrosso ! agenzia d'affari, devono avere un magazzino obbligatoriamente.

Poterte darmi una mano sull'iter da seguire .

Grazie

riferimento id:11673

Data: 2013-03-25 13:37:05

Re:Vendita legna da ardere

Se all'ingrosso la competenza attualmente è della CCIAA.

Se al dettaglio dovrà fare SCIA per commercio (tipicamente al dettaglio).

Se ha un deposito(ma non è obbligato: potrebbe vendere su ordinazione per cui la  merce gli arriva dal fornitore e lui la consegna direttamente al cliente, tenendo presso il negozio solo piccole quantità) la modulistica regionale lo assoggetta a SCIA con scheda 4 per gli aspetti della sicurezza sul lavoro e scheda 5 se per tipologia e quantitativi stoccati ricade nella prevenzione incendi (voce 36 dell'allegato al DPR n. 151/2011).

Infine è agenzia d'affari se e solo se vende per conto di terzi (mai visto per questo settore).

Ti segnalo infine il [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:IT:PDF]REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO[/url] del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, ed in particolare l'art. 5 sugli obblighi di tracciabilità.

riferimento id:11673

Data: 2013-03-26 07:30:08

Re:Vendita legna da ardere

Una curiosità: se ha il deposito non è obbligato alla SCIA solo se non lo utilizza come vendita? oppure è una sua totale facoltà?

riferimento id:11673

Data: 2013-03-26 08:46:08

Re:Vendita legna da ardere

Sono esclusi dalla SCIA depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili (DGR 6/43036). Non è una facoltà bensì una necessità per poter attivare una unità locale posta in un sito diverso.

riferimento id:11673

Data: 2013-03-26 10:37:08

Re:Vendita legna da ardere

Allargo la riflessione.
Un deposito in quanto tale non necessita di SCIA, tranne che:
- si tratti di deposito alimentare (per cui serve la notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004);
- si tratti di deposito di materiale pericoloso, soggetto a prevenzione incendi o a norme specifiche;
- si tratti di rifiuti;
- in generale si tratti di deposito soggetto a leggi speciali.

Regione Lombardia ha introdotto nella SCIA il generico "deposito merci" (1.2) oltre alla citata casistica alimentare (2.3 e sottopunti) prevedendo la scheda 4.

Ai responsabili del procedimento la decisione su cosa applicare la SCIA...

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