NUOVI SERVIZI per le FARMACIE PUBBLICHE - DM 11/12/2012
Farmacie come mini-ospedali
http://www.ecostampa.com/servizi/imm2pdf/Image.aspx?imgatt=1UEPUB&imganno=2013&isjpeg=S&tiffout=N&imgkey=B1RTGLDTJZ2FX&video=&small=N&idart=&pr2k=&rsdoc=1&ricercaparola=%22LINEA%20AMICA%22%20%22SECONDO%20AMALFITANO%22%20%22VINCA%20IL%20MIGLIORE%22%20FORMEZ%20LINEAAMICA%20RIPAM
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201303211224593252&chkAgenzie=ITALIAOGGI
http://www.farmapiu.net/magazine/08.pdf
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 dicembre 2012
Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie
pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 153/2009. (13A02294)
(GU n.67 del 20-3-2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio
sanitario nazionale»;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,
recante: «Norme di riordino del settore farmaceutico»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali»;
Visto l'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con particolare
riferimento all'art. 20;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e in
particolare l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale «l'adesione delle
farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del
medesimo articolo e' subordinata all'osservanza di criteri fissati
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il
rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita'
dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza incrementi di personale»;
Sentito il Ministero dell'interno che si e' espresso favorevolmente
con nota del 28 giugno 2012;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata nella
seduta del 25 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
e adeguamento ai principi comunitari
1. Il presente decreto si applica a tutte le farmacie di cui sono
titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate con il Servizio
sanitario, ai sensi degli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, che assicurano, oltre all'assistenza farmaceutica
nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, i nuovi servizi di cui
al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di seguito denominato
«decreto legislativo».
2. Il presente decreto, in attuazione del decreto legislativo,
regola l'attivazione dei nuovi servizi erogati presso le farmacie di
cui al precedente comma 1, in maniera diffusa sul territorio
nazionale, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non
discriminazione tra farmacie pubbliche e private inserite nel
Servizio sanitario nazionale, nonche' tra operatori economici
pubblici e privati.
3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente decreto
le farmacie comunali la cui gestione sia stata affidata nel rispetto
delle regole di concorrenza, ivi incluso l'affidamento a societa'
mista pubblico-privata, il cui socio privato operativo sia stato
selezionato con procedura ad evidenza pubblica.
Art. 2
Criteri comuni a tutte le tipologie di gestione
delle farmacie comunali
1. Non sono ammesse a erogare i servizi di cui al decreto
legislativo le farmacie comunali che non assicurano:
a) osservanza delle indicazioni speciali e generali dei
rispettivi Piani socio sanitari regionali;
b) preventiva comunicazione all'azienda sanitaria
territorialmente competente, da parte del titolare o del direttore
della farmacia, della volonta' di erogare i nuovi servizi di cui al
decreto legislativo;
c) invarianza della spesa sanitaria e comunque aderenza alle
norme vigenti in materia di patto di stabilita' riguardanti gli enti
locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza
incrementi di personale secondo quanto stabilito dalle vigenti
normative inerenti la forma giuridica scelta per la gestione delle
farmacie comunali;
d) l'adesione alle iniziative di collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, con i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con
particolare riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo.
2. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 1, tutte le
spese e gli introiti concernenti l'effettuazione dei nuovi servizi di
cui al decreto legislativo sono oggetto di apposita rendicontazione.
Art. 3
Farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia
1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi di cui al decreto
legislativo da parte delle farmacie gestite direttamente dai Comuni
in economia avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera
c), le eventuali assunzioni per le finalita' di cui al decreto
legislativo devono essere compatibili con il rispetto, da parte dei
Comuni, della vigente normativa in materia di spese e di assunzione
di personale e devono riguardare esclusivamente unita' di personale
sanitario, infermieri e fisioterapisti, o socio-sanitario. E'
altresi' richiesto che la gestione delle farmacie abbia prodotto,
negli ultimi due esercizi finanziari, un risultato contabile di
gestione positivo, secondo le modalita' di cui alla successiva
lettera b) e che dette assunzioni non eccedano i limiti di capienza
del risultato contabile di gestione;
b) ai fini dell'applicazione del presente decreto e relativamente
alle farmacie gestite direttamente in economia, va dato atto, con
separato documento da allegare al rendiconto di gestione, dei dati
specifici contabili di entrata e di spesa che si riferiscono a
ciascuna farmacia, evidenziando il risultato contabile di gestione e
di amministrazione che deriva da tali atti, in modo che il Consiglio
dell'ente possa conoscere anche le predette risultanze ai fini
dell'approvazione del rendiconto. In sede di prima applicazione del
presente decreto, i Comuni danno atto delle predette risultanze
specifiche contabili del biennio precedente in sede di primo
documento di bilancio sottoposto all'approvazione del Consiglio
dell'ente.
Art. 4
Farmacie gestite con diverse forme di gestione
1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi di cui al decreto
legislativo da parte delle farmacie gestite a mezzo di azienda
speciale, di societa', di consorzi tra Comuni per la gestione delle
farmacie di cui i Comuni sono unici titolari, e a mezzo di societa'
di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento
della costituzione della societa', prestino servizio presso farmacie
di cui il Comune abbia la titolarita', e' subordinato unicamente
all'inserimento e all'integrazione nei relativi contratti dei criteri
di cui all'art. 2 e alla condizione che la gestione delle farmacie
stesse non abbia registrato perdite progressive nelle ultime tre
annualita' di bilancio.
Art. 5
Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi
1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, fissa i
criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del
Servizio sanitario, dell'attivita' assistenziale di cui al presente
decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.
2. L'accordo collettivo nazionale definisce altresi' i criteri in
base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti
minimi di idoneita' dei locali della farmacia nel cui ambito le
prestazioni sono erogate. Fino all'entrata in vigore della
convenzione i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
3. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al
presente decreto non puo' comportare, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo
restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa
indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le
ha richieste.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 dicembre 2012
Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 184