Data: 2013-03-24 20:36:28

NUOVI SERVIZI per le FARMACIE PUBBLICHE - DM 11/12/2012

NUOVI SERVIZI per le FARMACIE PUBBLICHE - DM 11/12/2012

Farmacie come mini-ospedali
http://www.ecostampa.com/servizi/imm2pdf/Image.aspx?imgatt=1UEPUB&imganno=2013&isjpeg=S&tiffout=N&imgkey=B1RTGLDTJZ2FX&video=&small=N&idart=&pr2k=&rsdoc=1&ricercaparola=%22LINEA%20AMICA%22%20%22SECONDO%20AMALFITANO%22%20%22VINCA%20IL%20MIGLIORE%22%20FORMEZ%20LINEAAMICA%20RIPAM
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201303211224593252&chkAgenzie=ITALIAOGGI
http://www.farmapiu.net/magazine/08.pdf

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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 dicembre 2012 
Criteri in  base  ai  quali  subordinare  l'adesione  delle  farmacie
pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3,  del  decreto
legislativo 153/2009. (13A02294)
(GU n.67 del 20-3-2013)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                          di concerto con

                            IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti gli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  e
successive  modificazioni,  recante:  «Istituzione  del  Servizio
sanitario nazionale»;
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,
recante: «Norme di riordino del settore farmaceutico»;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  successive
modificazioni, recante: «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali»;
  Visto l'art. 77-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con  particolare
riferimento all'art. 20;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,  e  in
particolare l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale  «l'adesione  delle
farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del
medesimo articolo e' subordinata all'osservanza  di  criteri  fissati
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dell'interno,  in  base  ai  quali  garantire  il
rispetto delle norme  vigenti  in  materia  di  patto  di  stabilita'
dirette agli  enti  locali,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e senza incrementi di personale»;
  Sentito il Ministero dell'interno che si e' espresso favorevolmente
con nota del 28 giugno 2012;
  Acquisito il parere favorevole  della  Conferenza  Unificata  nella
seduta del 25 ottobre 2012,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

                              Decreta:

                              Art. 1

                        Campo di applicazione
                e adeguamento ai principi comunitari

  1. Il presente decreto si applica a tutte le farmacie di  cui  sono
titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate  con  il  Servizio
sanitario, ai sensi degli articoli 28 e 48 della  legge  23  dicembre
1978, n.  833,  che  assicurano,  oltre  all'assistenza  farmaceutica
nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, i nuovi servizi di cui
al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di seguito  denominato
«decreto legislativo».
  2. Il presente decreto,  in  attuazione  del  decreto  legislativo,
regola l'attivazione dei nuovi servizi erogati presso le farmacie  di
cui  al  precedente  comma  1,  in  maniera  diffusa  sul  territorio
nazionale, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e  non
discriminazione  tra  farmacie  pubbliche  e  private  inserite  nel
Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  tra  operatori  economici
pubblici e privati.
  3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al  presente  decreto
le farmacie comunali la cui gestione sia stata affidata nel  rispetto
delle regole di concorrenza, ivi  incluso  l'affidamento  a  societa'
mista pubblico-privata, il cui  socio  privato  operativo  sia  stato
selezionato con procedura ad evidenza pubblica.
                              Art. 2

          Criteri comuni a tutte le tipologie di gestione
                      delle farmacie comunali

  1. Non  sono  ammesse  a  erogare  i  servizi  di  cui  al  decreto
legislativo le farmacie comunali che non assicurano:
    a)  osservanza  delle  indicazioni  speciali  e  generali  dei
rispettivi Piani socio sanitari regionali;
    b)    preventiva    comunicazione    all'azienda    sanitaria
territorialmente competente, da parte del titolare  o  del  direttore
della farmacia, della volonta' di erogare i nuovi servizi di  cui  al
decreto legislativo;
    c) invarianza della spesa  sanitaria  e  comunque  aderenza  alle
norme vigenti in materia di patto di stabilita' riguardanti gli  enti
locali,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  senza
incrementi  di  personale  secondo  quanto  stabilito  dalle  vigenti
normative inerenti la forma giuridica scelta per  la  gestione  delle
farmacie comunali;
    d)    l'adesione    alle    iniziative    di    collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e  private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario  nazionale,  con  i
medici di medicina generale  e  i  pediatri  di  libera  scelta,  con
particolare riferimento alle attivita' di cui all'art.  1,  comma  2,
del decreto legislativo.
  2. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al  comma  1,  tutte  le
spese e gli introiti concernenti l'effettuazione dei nuovi servizi di
cui al decreto legislativo sono oggetto di apposita rendicontazione.
                              Art. 3

        Farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia

  1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi  di  cui  al  decreto
legislativo da parte delle farmacie gestite direttamente  dai  Comuni
in economia avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  lettera
c), le eventuali assunzioni  per  le  finalita'  di  cui  al  decreto
legislativo devono essere compatibili con il rispetto, da  parte  dei
Comuni, della vigente normativa in materia di spese e  di  assunzione
di personale e devono riguardare esclusivamente unita'  di  personale
sanitario,  infermieri  e  fisioterapisti,  o  socio-sanitario.  E'
altresi' richiesto che la gestione  delle  farmacie  abbia  prodotto,
negli ultimi due  esercizi  finanziari,  un  risultato  contabile  di
gestione positivo,  secondo  le  modalita'  di  cui  alla  successiva
lettera b) e che dette assunzioni non eccedano i limiti  di  capienza
del risultato contabile di gestione;
    b) ai fini dell'applicazione del presente decreto e relativamente
alle farmacie gestite direttamente in economia,  va  dato  atto,  con
separato documento da allegare al rendiconto di  gestione,  dei  dati
specifici contabili di entrata  e  di  spesa  che  si  riferiscono  a
ciascuna farmacia, evidenziando il risultato contabile di gestione  e
di amministrazione che deriva da tali atti, in modo che il  Consiglio
dell'ente possa  conoscere  anche  le  predette  risultanze  ai  fini
dell'approvazione del rendiconto. In sede di prima  applicazione  del
presente decreto, i  Comuni  danno  atto  delle  predette  risultanze
specifiche  contabili  del  biennio  precedente  in  sede  di  primo
documento  di  bilancio  sottoposto  all'approvazione  del  Consiglio
dell'ente.
                              Art. 4

          Farmacie gestite con diverse forme di gestione

  1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi  di  cui  al  decreto
legislativo da parte  delle  farmacie  gestite  a  mezzo  di  azienda
speciale, di societa', di consorzi tra Comuni per la  gestione  delle
farmacie di cui i Comuni sono unici titolari, e a mezzo  di  societa'
di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che,  al  momento
della costituzione della societa', prestino servizio presso  farmacie
di cui il Comune abbia  la  titolarita',  e'  subordinato  unicamente
all'inserimento e all'integrazione nei relativi contratti dei criteri
di cui all'art. 2 e alla condizione che la  gestione  delle  farmacie
stesse non abbia registrato  perdite  progressive  nelle  ultime  tre
annualita' di bilancio.
                              Art. 5

        Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi

  1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni,  fissa  i
criteri per la  determinazione  della  remunerazione,  da  parte  del
Servizio sanitario, dell'attivita' assistenziale di cui  al  presente
decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.
  2. L'accordo collettivo nazionale definisce altresi' i  criteri  in
base ai quali i  correlati  accordi  regionali  fissano  i  requisiti
minimi di idoneita' dei locali  della  farmacia  nel  cui  ambito  le
prestazioni  sono  erogate.  Fino  all'entrata  in  vigore  della
convenzione i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge.
  3. L'attivazione e l'effettuazione dei  nuovi  servizi  di  cui  al
presente decreto non  puo'  comportare,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,  fermo
restando che eventuali prestazioni al di fuori dei  limiti  di  spesa
indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino  che  le
ha richieste.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 11 dicembre 2012

                                            Il Ministro della salute
                                                    Balduzzi       
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 184

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