Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 905, del 13 febbraio 2013
Urbanistica.Altezza minima dei locali adibiti ad abitazione
L’art. 1 comma 1 del d.m. 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”, ha fissato l’altezza minima dei locali adibiti ad abitazione, senza alcuna distinzione, in ml. 2,70, consentendo di derogarvi, con altezza minima pari a ml. 2,40, soltanto per “…per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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