Ciao Simone,
Sul n. 34 di mercoledì 30.06.2010 del giornale “Italia Oggi” mi è capitato di leggere il seguente articolo a firma di Marilisa Bombi: “ Al gestore non è chiesta professionalità, al cuoco sì”.
“Per gestire un hotel a cinque stelle nel cuore di Milano o Roma non serve alcun requisito professionale.
Ma se, invece, si vuole vendere pane e latte, anche confezionato,in un negozio di vicinato,bisogna prima dimostrare di avere un titolo di studio nel ramo del commercio o di aver lavorato perlomeno due anni in un negozio che tratta questi generi. Tuttavia, se ai clienti dell’albergo si vuole offrire un toast o una minestra calda, chi si occupa della cucina o il direttore dell’albergo, devono dimostrare di possedere i medesimi requisiti professionali di chi gestisce un ristorante o un supermercato.
Mentre fino a due mesi fa per il servizio di ristoro ai clienti dell’albergo non era necessario dimostrare di aver acquisito, in un modo o nell’altro, una specifica formazione professionale. Sono alcuni dei risvolti del recente decreto legislativo 59/2010, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva Bolkestein. Il provvedimento da un lato si impegna a semplificare la normativa, dall’altro, però, finisce per introdurre alcuni requisiti professionali laddove questi erano stati già rimossi.
Il caso più eclatante è quello che riguarda le strutture ricettive, quali alberghi, ostelli, affittacamere che dir si voglia, solo marginalmente toccati dal dlgs 59/2010 entrato in vigore l’8 maggio scorso. Provvedimento che deve adeguare l’ordinamento interno alla direttiva comunitaria n. 2006/123/ Ce. Per le strutture turistiche, il decreto si è limitato a prevedere per la loro apertura il sistema generalizzato della dichiarazione di inizio attività. Ma in relazione all’attività di ristoro, nel novellare la normativa per l’attività di somministrazione il legislatore non ha preso in considerazione la riforma del turismo introdotta dalla legge 135/2001. Questa aveva espressamente previsto con l’allora art. 9 (semplificazioni) che il titolo abilitativo per l’attività alberghiera «abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati». Oggi, per il principio della successione delle leggi nel tempo (nel senso che una legge posteriore modifica quella precedente) il quadro finisce per cambiare nuovamente. Tornando all’antico. Infatti, nel dlgs 59/2010 è stato ripreso l’articolato della vecchia legge 287/1991 di disciplina dell’attività di somministrazione, reintroducendo sostanzialmente per gli albergatori l’obbligo dei requisiti professionali che erano stati, nel frattempo, implicitamente soppressi dalla legge 135/2001”.
Puoi darmi una tuo giudizio in merito a quanto detto? Ed è vero quindi che oggi non vale più la disposizione di cui all’art. 9 della legge 135/2001 che dava la possibilità agli albergatori di effettuare attività di somministrazione alle persone alloggiate senza requisito professionale e con il solo possesso del titolo per attività alberghiera?
Grazie, e scusami se ti rompo troppo spesso le scatole.
NON DARE RETTA a quanto scritto nell'articolo.
Le strutture ricettive continuano ad operare senza requisito professionale rimanendo intatta la previsione della legge 135/2001.
Fra l'altro a breve uscirà il CODICE DEL TURISMO che chiarirà nuovamente sull'argomento.