Data: 2013-03-24 18:57:22

Ex iscrizione al REC

Non sono riuscito a trovare alcun riferimento normativo ( nell'art.71 del D.lgs n. 50/2010 e ss.mm.ii.) riguardo alla validità della ex iscrizione al REC sia per la vendita dei prodotti alimentari sia per la somministrazione.

Chiedo se la ex iscrizione al REC può comunque ritenersi valida ai sensi dell'art.71, comma 6, lett. a, che recita:
«6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
...omissis...

saluti

Maurizio Bevilacqua

riferimento id:11583

Data: 2013-03-24 19:56:24

Re:Ex iscrizione al REC


Non sono riuscito a trovare alcun riferimento normativo ( nell'art.71 del D.lgs n. 50/2010 e ss.mm.ii.) riguardo alla validità della ex iscrizione al REC sia per la vendita dei prodotti alimentari sia per la somministrazione.

Chiedo se la ex iscrizione al REC può comunque ritenersi valida ai sensi dell'art.71, comma 6, lett. a, che recita:
«6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
...omissis...

saluti

Maurizio Bevilacqua
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La tesi prevalente (pur nell'infelice dizione della legge - che già aveva creato probemi con il dlgs 114/1998) è nel senso che l'EX-REC sia requisito professionale VALIDO anche in presenza della nuova formulazione dell'art. 71 del Dlgs 59/2010.
Con la risoluzione giugno 23.6.2010 n. 77536, il ministero dello sviluppo economico ritiene che l'aver ottenuto vent'anni fa la dichiarazione di idoneità all'esercizio della somministrazione da parte della camera di commercio competente e la relativa iscrizione al registro degli esercenti il commercio definitivamente (REC - abrogato dal dl 223/2006), permette di ritenere sussistente il requisito professionale necessario per svolgere l'attività di piadineria ambulante.
Si veda anche:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/RIS110675.pdf

riferimento id:11583
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