Buongiorno, gradirei un consiglio su come trattare le varie attività di pubblico spettacolo, perchè non essendo in possesso di un regolamento che disponga in tal senso mi sto attenendo alle seguenti modalità:
1) in presenza di piccoli intrattenimenti ove non vengono utilizzate strutture per lo stazionamento del pubblico, nè palchi od altro, faccio redigere una semplice Comunicazione come da modello allegato M107 (sai indicarmi fino a quale capienza massima di persone è opportuno utilizzare questa modalità?)
2) in presenza di pubbl. spettacolo privo di strutture per lo stazionamento di pubblico e con uso di palchi o pedane non sup. a m. 0.80, faccio redigere il mod. SCIA punto 4.1 (anche l'applicazione di questa modalità a quale capienza massima di persone può essere applicata?)
3) in presenza di pubbl. spettacolo con strutture per lo stazionamento del pubblico fino a 200 persone e con uso di palchi o pedane non sup. a m. 0.80, faccio redigere il mod. SCIA punto 4.2.
Mi chiedo se ho correttamento individuato l'esatta applicazione della SCIA ove possibile, e se pertanto è giusto pensare che l'atto autorizzativo rimane solo quando sia prevista l'installazione di un palco superiore a m. 0.80, quando sia previsto il pagamento di un biglietto, quando siano installate strutture per lo stazionamento del pubblico con una capienza superiore a 200 persone.
Un'ultima domanda: quando si parla di palco [i]non superiore a m. 0,80[/i] sta a significare che un palco avente un'altezza di m. 0,80 esatti, rientra nella casistica per il quale può utilizzarsi una SCIA... dico bene? Grazie mille dell'aiuto !!
1) in presenza di piccoli intrattenimenti ove non vengono utilizzate strutture per lo stazionamento del pubblico, nè palchi od altro, faccio redigere una semplice Comunicazione come da modello allegato M107 (sai indicarmi fino a quale capienza massima di persone è opportuno utilizzare questa modalità?)
[color=red]Suggerisco di far riferimento alle 100 persone[/color]
2) in presenza di pubbl. spettacolo privo di strutture per lo stazionamento di pubblico e con uso di palchi o pedane non sup. a m. 0.80, faccio redigere il mod. SCIA punto 4.1 (anche l'applicazione di questa modalità a quale capienza massima di persone può essere applicata?)
[color=red]suggerisco 200[/color]
3) in presenza di pubbl. spettacolo con strutture per lo stazionamento del pubblico fino a 200 persone e con uso di palchi o pedane non sup. a m. 0.80, faccio redigere il mod. SCIA punto 4.2.
Mi chiedo se ho correttamento individuato l'esatta applicazione della SCIA ove possibile, e se pertanto è giusto pensare che l'atto autorizzativo rimane solo quando sia prevista l'installazione di un palco superiore a m. 0.80, quando sia previsto il pagamento di un biglietto, quando siano installate strutture per lo stazionamento del pubblico con una capienza superiore a 200 persone.
[color=red]Secondo me è corretto[/color]
Un'ultima domanda: quando si parla di palco non superiore a m. 0,80 sta a significare che un palco avente un'altezza di m. 0,80 esatti, rientra nella casistica per il quale può utilizzarsi una SCIA... dico bene?
[color=red]Dici bene[/color]
Grazie mille dell'aiuto !!
Avrei bisogno del riferimento normativo (circolare ministeriale) con cui si pone il limite degli 80cm che da quanto ho capito è la discriminante per capire se è sufficiente una dichiarazione di corretto montaggio del palco (non necessariamente da parte di un tecnico) o se è necessario un verbale di collaudo da parte di un tecnico abilitato....
nel caso del comune in cui lavoro, essendo l'Amministrazione Comunale proprietaria di un palco con altezza minima 100cm che viene noleggiato a titolo gratuito alle varie associazioni che ne fanno richiesta, se non ho capito male, io, in qualità di responsabile dell'utc, dovrei informare, nella lettera di autorizzazione all'uso del palco, che è necessario il collaudo da parte di un tecnico mentre non servirebbe a niente allegare alla predetta autorizzazione il fac simile di dichiarazione di corretto montaggio...è così?
grazie
Avrei bisogno del riferimento normativo (circolare ministeriale) con cui si pone il limite degli 80cm che da quanto ho capito è la discriminante per capire se è sufficiente una dichiarazione di corretto montaggio del palco (non necessariamente da parte di un tecnico) o se è necessario un verbale di collaudo da parte di un tecnico abilitato....
nel caso del comune in cui lavoro, essendo l'Amministrazione Comunale proprietaria di un palco con altezza minima 100cm che viene noleggiato a titolo gratuito alle varie associazioni che ne fanno richiesta, se non ho capito male, io, in qualità di responsabile dell'utc, dovrei informare, nella lettera di autorizzazione all'uso del palco, che è necessario il collaudo da parte di un tecnico mentre non servirebbe a niente allegare alla predetta autorizzazione il fac simile di dichiarazione di corretto montaggio...è così?
grazie
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Alcuni spunti.
Il riferimento agli 80 cm del palco era contenuto nella regola tecnica di prevenzione incendi del ministero dell'interno del 19.08.1996.
La novità fa seguito al dm del 18.12.2012 (G.U. n. 301 del 28/12/2012), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, che ha eliminato dal testo originario della disciplina in materia di sicurezza, ogni riferimento all'altezza del palco che, se superiore a 80 centimetri, faceva automaticamente assoggettare la manifestazione agli obblighi previsti per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo contenuti nel sopraindicato dm del 1996.
Ciò non toglie, comunque, precisa l'ultimo inciso dell'articolo 1 del decreto in questione, che vanno, comunque, rispettate le prescrizioni previste dal Titolo IX della regola tecnica, ovvero quelle che impongono, in ogni caso, per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico di presentare al comune competente la documentazione relativa alla idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio
Per approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9660.0
Come ti dicevo telefonicamente a mio avviso l'UFFICIO TECNICO che mette a disposizione il palco deve limitarsi a consegnare all'associazione, ditta o altro soggetto il materiale con le schede tecniche per il corretto montaggio.
Sarà poi l'ufficio addetto alla ricezione della scia o al rilascio dell'autorizzazione di P.S. a richiedere la dichiarazione di corretto montaggio da parte dell'interessato e/o di tecnici abilitati.
Vista la novità normativa la differenza non sta più nell'altezza del palco bensì nella capienza (200 persone) sopra le quali vi è la competenza della commissione di vigilanza.