Data: 2013-03-21 11:30:39

scia per avvio soministrazione senza requisito professionale

ho una ditta che mi presenta la scia di avvio somministrazione ma il preposto non ha un requisito valido. il mio dubbio è come intervenire mi spiego: l'art.19 dell L.241/90 parla di conformazione dell'attività e di assegnare 30 giorni ma in questo caso trattandosi di requisito professionale in cui l'intresse sotteso è la sicurezza sanitaria si può ammettere la conformazione o meglio si può ammettere che continui a lavorare nei 30 giorni necessari alla conformazione? io sarei per il no e quindi anche per non applicare un avvio del procedimento di rimozione di efficacia della scia ai sensi del 10bis perchè per 10giorni, tempo per eventuali osservazioni, questi continuano a svolgere l'attività e l'interesse pubblico che si vuole tutelare così facendo non è tutleato comunque. L'idea era di applicare il 10 tulps visto che le scia di somministrazione hanno valenza di autorizzazione di polizia e adottare un provvedimento di sospensione dell'attività, senza avvio procedimento, come misura cautelare dandogli in tale occasione 30 giorni per conformarsi. E' sostenibile?
grazie.

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Data: 2013-03-21 17:43:37

Re:scia per avvio soministrazione senza requisito professionale

Se l'accertamento della mancanza del requisito del preposto, è avvenuto entro i 60 giorni dalla presentazione della scia, io procederei in questo modo:
1) avvierei nei confronti dell'interessato un procedimento per l'adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività;
2) darei comunicazione di ciò all'interessato, precisando che il provvedimento di divieto sarà emesso entro trenta giorni, salvo che questi nel frattempo non provveda ad effettuare la c.d. "conformazione", che potrebbe avvenire individuando  un'altra persona in possesso dei requisiti professionali.
Nel frattempo, e cioè prima della conformazione e dell'individuazione di un altro eventuale preposto, l'attività di somministrazione non può essere esercitata in quanto mancano i requisiti richiesti dalla legge per il suo esercizio (e cioè i requisiti professionali indicati nell'art. 14 L.R. 28/2005 e nell'art. 71, 6° c. del D.lgs 59/2010)

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