Buonasera,
non ricordo il riferimento normativo che prescrive che il primo passaggio dall'Autorizzazione unitaria di un Centro commerciale all' apertura di un esrecizio non può configurarsi come subingresso dall'autorizzazione unitaria ma come avvio attività.
Mi potreste aiutare?
Grazie
Buonasera,
non ricordo il riferimento normativo che prescrive che il primo passaggio dall'Autorizzazione unitaria di un Centro commerciale all' apertura di un esrecizio non può configurarsi come subingresso dall'autorizzazione unitaria ma come avvio attività.
Mi potreste aiutare?
Grazie
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Toscana
L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 19
Centri commerciali (25).
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
3. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui all'articolo 16, comma 1.
[color=red]5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
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6. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.
7. Il comune può favorire l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale e può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti al suo interno.
Per i lombardi...
Delib.G.R. 4-7-2007 n. 8/5054
Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008.
Allegato A
4.2.2 Indicazioni procedurali per i Comuni
[...]
2. Il primo passaggio dall’autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile neanche parzialmente, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.
Grazie 1000; un ultimo dubbio per i lombardi come è da interpretare a livello pratico " in nessun caso [b]autonomamente[/b] attivabile neanche parzialmente" ?
Grazie e buona giornata
[quote]un ultimo dubbio per i lombardi come è da interpretare a livello pratico " in nessun caso autonomamente attivabile neanche parzialmente" ?[/quote]
Premessa: 4.1 comma 2 "In relazione a tale autorizzazione unitaria, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di vicinato, di media e di grande struttura inseriti o considerati facenti parte della struttura di vendita unitaria".
Nessun esercizio commerciale di vicinato, di media e di grande struttura inserito nella struttura di vendita unitaria può attivarsi senza che prima sia rilasciata la specifica autorizzazione allo stesso. In sintesi non basta l'autorizzazione unitaria per avviare, neanche parzialmente, un'attività all'interno.