Data: 2013-03-19 16:27:40

vendita cose usate

un negozio di elettronica vuole vendere computer usati e mi chiede se è soggetto alla SCIA ex art.126 tulps. Il dubbio nasce dal 2 dell'art.247 reg. tulps introdotto dall'art.2 comma 1 del DPR311/2001 laddove l'ultimo inciso dice che gli articoli 126 e 128 non si appllicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
grazie.

riferimento id:11525

Data: 2013-03-19 16:43:36

Re:vendita cose usate

Mi permetto di anticipare la risposta in attesa di altri più esperti di me su tale questione.
Credo che il problema resti dal momento che nè il Legislatore del 2001, nè in seguito, per quanto ne sappia, ha mai fissato un limite a tale valore "esiguo" (100 euro, 200 euro o quanto ?).

Non se qualche Comune abbia fissato autonomamente, con qualche regolamento, delibera o altro strumento, tale valore proprio per determinare il limite sotto al quale accettare la scia ex art.126 TULPS così come, per le attività a cui si applica invece sicuramente tale adempimento (es. negozi di antiquariato), la non necessità di trascrivere quanto previsto dall'art.247 c.1 reg. esec. TULPS solo se la singola merce è sotto tale soglia.

Per quanto riguarda invece la registrazione di beni preziosi usati ex art.128 TULPS (sia per i commercianti di preziosi sia per gli artigiani orafi), l'onere di tenuta del registro e di trascrizione di tutte le operazioni sussiste comunque data la precisa finalità di p.s. di controllo sulla circolazione di tale tipo di merce, come noto soggetta a rischi di ricettazione, a prescindere se il singolo pezzo dovesse avere effettivamente un valore ritenuto comunque "esiguo" (in pratica prevale il fatto che è un oggetto prezioso).

riferimento id:11525

Data: 2013-03-19 20:32:14

Re:vendita cose usate


un negozio di elettronica vuole vendere computer usati e mi chiede se è soggetto alla SCIA ex art.126 tulps. Il dubbio nasce dal 2 dell'art.247 reg. tulps introdotto dall'art.2 comma 1 del DPR311/2001 laddove l'ultimo inciso dice che gli articoli 126 e 128 non si appllicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
grazie.
[/quote]

Segnalo che alcuni comuni hanno (a mio avviso IMPROPRIAMENTE) regolamentato la materia.

Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad Euro 50,00 (www.comune.novara.it)
.. beni di valore non superiore ciascuno Euro 258,23 pari a lire 500.000 (www.comune.rovigo.it)
Si intendono cose usate prive di valore o di valore esiguo quelle che non superano il prezzo di Euro 25,00 (venticinque/00) (www.comune.vinovo.to.it).
In assenza di disposizioni normative che definiscano in maniera oggettiva il valore esiguo appare necessario definire come importi quello di 25 Euro per gli oggetti, e di 50 Euro per l'abbigliamento (www.comune.torino.it)

Quelli sopra indicati possono essere riferimenti orientativi ma non è opportuno approvarli in regolamenti.

riferimento id:11525

Data: 2013-03-20 10:59:31

Re:vendita cose usate

se il nostro comune non ha definito il valore esiguo vuol dire che la dichiarazione ex art.126 tulps la devono comunque fare?

riferimento id:11525

Data: 2013-03-20 20:42:00

Re:vendita cose usate


se il nostro comune non ha definito il valore esiguo vuol dire che la dichiarazione ex art.126 tulps la devono comunque fare?
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NO, chiarisco meglio.
Il legislatore parla di VALORE ESIGUO, quindi utilizza un termine "indeterminato" la cui determinazione è rimessa all'interprete.
A mio avviso il legislatore è rimasto vago in quanto tale concetto è un tipico concetto relazionale e NON QUANTIFICABILE in astratto.
Es. 1000 euro è un valore esiguo?
Per un accendino NO, ma per una Ferrari Testarossa sì!!

Alcuni Comuni, per eliminare la discrezionalità dell'interprete, si sono dati dei criteri.

Giusto?
Non so .... forse no.
Ma anche se non hai una delibera devi comunque valutare (NON te SUAP ma l'organo di vigilanza) se quel determinato prodotto ha valore esiguo o meno.

IO agli utenti consiglio sempre di registrare tutto a meno che non siano veramente certi che stanno vendendo un accendino usato a 1 euro!!!

riferimento id:11525

Data: 2017-03-20 11:23:32

Re:vendita cose usate

[color=red][b][size=18pt]COSE USATE - abrogato anche l'obbligo del registro (MININTERNO 2/3/2017)
[/size][/b][/color]
L'art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall'art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Il [b]MININTERNO [/b]ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornamente previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S.

[color=red][b]Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017[/b][/color]

http://buff.ly/2mkmQGN

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