Salve,
l’argomento è quello delle SALE GIOCHI di cui all’art. 86 TULPS .
Mentre circa l’interpretazione del primo e del secondo comma di questo articolo, non mi appaiono dubbi ( si fa per dire …) , questi mi assalgono quando vado a leggere il terzo comma dell’art. 86 al punto b) dove si dice che per gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7, la Licenza è altresì necessaria "per l’attività di distribuzione e di GESTIONE, ANCHE INDIRETTA".
Che cosa significa “ gestione, anche indiretta” ? Quali sono i casi che si possono disciplinare con questa formula?
Pongo il quesito perché una Società ha presentato al nostro Comune una SCIA in base a questo articolo e comma del TULPS in quanto questa ha in gestione, IL TUTTO, NEI MEDESIMI LOCALI, l’esercizio dei giochi di cui all’art. 110 comma 6 e 7 del TULPS, mentre la Ditta principale ( intestataria, peraltro, dell’atto di affitto del fondo) ha in corso di rilascio una Licenza TULPS ai sensi dell’art. 88 ( AMBIENTE DEDICATO DI CUI ALL’ART. 9 LETT F) da parte della Questura.
Aiutatemi a districarmi !
Anche questi casi, essendo ricompresi nell'art. 86, sono di competenza comunale.
E' comunque una SCIA con la certificazione dei requisiti morali.
Per esercente s’intende il titolare dell’esercizio nel quale sono installati gli apparecchi da gioco.
Nel decreto AAMS 22/03/2004 (penso anche in altri decreti) si trova la definizione di gestore:
colui che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie.
A parere mio la gestione indiretta è, in pratica, l’incarico affidato ad un gestore terzo che opera senza essere possessore a qualunque titolo.
Per approfondire si può vedere l’elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (in pratica l’elenco di tutti quelli che lavorano con queste macchinette - lo vedi qua: http://www.aams.gov.it/site.php?id=9920 e puoi controllare anche i soggetti del tuo caso)
In allegato ti metto il decreto 09/09/2011, puoi vedere tutte le possibili categorie di soggetti che operano nel campo delle SLOT – VLT. All’art. 3 hai l’elenco completo.
La sezione C, sottosezione C, potrebbe fare al caso tuo.
Spero che la Questura acquisisca tutte le informazioni di cui sei in possesso. Se i locali diventano una sala dedita esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S, perdono la caratteristica di sala giochi. La questura prescriverà le opportune condizioni di esercizio (solo giochi comma 6 e ingresso solo ai maggiorenni).
La sala dedicata che citi tu: art. 9, comma 1, lett. f) del decreto 22/02/2010, ora è ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto 27/07/2011