salve avrei bisogno di alcune informazioni: nella mia parrocchia stiamo allestendo un banco di beneficenza il cui ricavato andrĂ interamente alla chiesa, vorrei sapere se occorrono dei permessi per poter essere legalmente in regola, inoltre si pensava poi di allestire anche una lotteria, sempre per la chiesa,e anche qui vorrei sapere se e quali norme esistono. grazie mille !!!
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salve avrei bisogno di alcune informazioni: nella mia parrocchia stiamo allestendo un banco di beneficenza il cui ricavato andrĂ interamente alla chiesa, vorrei sapere se occorrono dei permessi per poter essere legalmente in regola, inoltre si pensava poi di allestire anche una lotteria, sempre per la chiesa,e anche qui vorrei sapere se e quali norme esistono. grazie mille !!!
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Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/2001 n. 430
( Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2001 - Trattasi di regolamento. )
Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973,
concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di
beneficenza, nonche' dei concorsi e delle operazioni a premio;
Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077,
concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed
operazioni a premio;
Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, il
quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o
banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici
rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,
n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle
operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti
di prezzo o da quantita' aggiuntive del prodotto propagandato;
Visto l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la disciplina
delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di
feste o sagre a carattere locale, nonche' delle sottoscrizioni o offerte di
denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati
nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche'
delle manifestazioni di sorte locali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27 settembre
2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri delle attivita' produttive, dell'interno e per la funzione
pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
indice
art. 1
Ambito applicativo
1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in
promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello
Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la
vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi,
comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e
con le modalita' di cui al presente titolo.
2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano
le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.
3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore,
rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi.
Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono
compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori
e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono
consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla
conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi.
Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori
a sei mesi, in caso di ritardo e' data comunicazione agli interessati,
mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento
dell'obbligazione.
4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei
consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli
intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.
5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio e' gratuita,
salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini
della partecipazione stessa. E' vietata la diretta maggiorazione del prezzo
del prodotto o servizio promozionato.
6. Le attivita' relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio
sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attivita'
connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto
territorio.
indice
art. 2
Concorsi a premio
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in
cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o piu' partecipanti ovvero a
terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o
servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata
appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra
designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche
consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o
dei vincitori dei premi promessi;
c) dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti chiamati ad esprimere
giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive,
letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire
lavori la cui valutazione e' riservata a terze persone o a speciali
commissioni;
d) dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti di adempiere per
primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purche' le modalita'
dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i
concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione
di ulteriori premi.
indice
art. 3
Operazioni a premio
1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del
premio e' un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio
promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un
determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la
documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove
documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un
determinato prodotto o servizio.
2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali,
all'acquirente di uno o piu' prodotti o servizi promozionati, viene offerta
in premio la possibilita' di ottenere, dietro presentazione di un numero
predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un
diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non
deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio,
sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza
tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.
indice
art. 4
Premi
1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e
documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile,
suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli
dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale
societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione
sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o
da biglietti delle lotterie nazionali.
2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da
giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del
lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi
possono, altresi', offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle
giocate del lotto gia' effettuate e non risultate vincenti.
3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali
gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai
promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti
stessi. L'assegnazione dei biglietti interi puo' essere effettuata anche
mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.
indice
art. 5
Soggetti promotori delle manifestazioni a premio
1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese
produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi
promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo
economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di societa' anche
cooperative.
2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese
non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante
residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalita' e gli
effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od
operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi
alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta
la documentazione nel territorio dello Stato, nonche' a prestare la cauzione
di cui all'articolo 7.
4. In caso di manifestazione effettuata da due o piu' soggetti, gli stessi
sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei
promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilita'
solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi
promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.
indice
art. 6
Esclusioni
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche
o scientifiche, nonche' per la presentazione di progetti o studi in ambito
commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore
dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita';
b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi da
parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei
luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche' l'iniziativa non
sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da
sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli
acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto
a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine
di promozionare quest'ultimo, o da quantita' aggiuntive di prodotti dello
stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di
minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda in alcun
modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali le offerte stesse
sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti
od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalita' eminentemente
sociali o benefiche.
indice
art. 7
Cauzione
1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i
soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano
cauzione in misura pari:
a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi
determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa
imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie
nazionali e delle giocate del lotto;
b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei
premi di cui alla lettera a); la cauzione non e' dovuta qualora il premio
sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio
promozionato.
2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore
complessivo dei premi da assegnare, lo stesso e' determinato in via
presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in
precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi
promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri
statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento
della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a
garantire la corresponsione dei premi.
3. La cauzione e' prestata a favore del Ministero delle attivita'
produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della
manifestazione. La cauzione e' prestata mediante deposito in denaro o in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la
tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa
in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto
termine di scadenza non e' richiesto dal Ministero delle attivita'
produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata.
Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del
termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione
al Ministero delle attivita' produttive del processo verbale di chiusura
della manifestazione, di cui all'articolo 9.
4. Il Ministero delle attivita' produttive dispone l'incameramento della
cauzione qualora:
a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario
di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna
dei premi;
b) in caso di operazioni, accerti, d'ufficio o a seguito di denuncia
presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.
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art. 8
Manifestazioni vietate
1. Non e' consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:
a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce
la pubblica fede e la parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i
partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di
influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la
partecipazione alla manifestazione stessa;
b) vi e' elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per
la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto e'
superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il
presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
c) vi e' turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai
principi comunitari;
d) vi e' lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per
i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicita'
o altre forme di comunicazione commerciale.
Per i beni e servizi la cui pubblicita' e' vincolata, da disposizioni
legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni
a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di
autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;
e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del
comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma
5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle
disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n.
1933 del 1938.
indice
art. 9
Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio
1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi e'
effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla
presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e
della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato; se
il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari
conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale e' affiancato da un
esperto che rende apposita perizia.
2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra
quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione e'
effettuata in conformita' a quanto previsto nel regolamento del concorso.
3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e
attesta l'autenticita' delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti
delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva
consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi
alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal
Ministero delle attivita' produttive, e' trasmesso allo stesso
Ministero.
indice
art. 10
Adempimenti dei promotori
1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno
comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attivita' produttive
mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso
predisposto, fornendo altresi' il regolamento del concorso nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il
concorso e' effettuato da due o piu' soggetti, la comunicazione e'
presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 3.
2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al
Ministero delle attivita' produttive con le stesse modalita' della
comunicazione del regolamento medesimo. E' vietato pubblicizzare e svolgere
concorsi a premio in difformita' dal regolamento, e sue eventuali modifiche,
depositato presso il Ministero delle attivita' produttive.
3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un
apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che e'
conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le
stesse modalita' sono osservate in caso di eventuali modifiche al
regolamento.
4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al
pubblico puo' essere modificata se le modifiche non ledono i diritti
acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con
le stesse modalita' della promessa originaria o in forme equivalenti.
5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi
da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.
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art. 11
Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario
1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio e' messo a
disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene
l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata,
dell'ambito territoriale, delle modalita' di svolgimento della
manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi
in palio, del termine della consegna degli stessi, nonche' delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10,
comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi
da quelli rifiutati.
2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non
contiene o non e' accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta
almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione
nonche', per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in
palio.
3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse
caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non
contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio
specifico al regolamento, con indicazione delle modalita' di acquisizione o
di consultazione dello stesso da parte dei promissari.
indice
art. 12
Controllo delle manifestazioni a premio
1. Il Ministero delle attivita' produttive esercita l'attivita' di
controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attivita' e' svolta
d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall'articolo 124
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e modificato dalla legge
27 dicembre 1997, n. 449, se vengono segnalate o individuate manifestazioni
in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo
8, il Ministero delle attivita' produttive assegna al soggetto promotore
quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro
sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la
sussistenza di una o piu' violazioni, adotta, con decreto motivato, un
provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.
indice
art. 13
Ambito applicativo
1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di
beneficenza, nonche' ogni altra manifestazione avente analoghe
caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie
nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi
da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli
14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle
esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,
organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio
1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate
dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni
locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla
lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per
fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la
vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o
piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la
vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo
complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il
prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro
51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione
progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con
l'utilizzo di cartelle portanti una data quantita' di numeri, dal numero 1
al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei
numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola
e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la
tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da
serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle
che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro
12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di
sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro
organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice,
una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di
beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al
territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di
essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote
della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di
cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni
mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le
carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
(Nota: Premi in denaro o assimilati ammessi solo per la Tombola
indice
art. 14
Adempimenti dei promotori e controlli
1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni
ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e
al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione. Eventuali
variazioni delle modalita' di svolgimento della manifestazione sono
comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione
dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente
documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantita'
e la natura dei premi, la quantita' ed il prezzo dei biglietti da vendere,
il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per
l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione
del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione
in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base
al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La
cauzione e' prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si
estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La
cauzione e' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o
mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della
firma del fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella
comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere
ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessita' di ricorrere allo svolgimento della manifestazione
per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai
partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle
manifestazioni di sorte locali e sono l'autorita' competente a ricevere il
rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.
Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5,
lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle e'
indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. L'estrazione della lotteria e della tombola e' pubblica; le modalita'
della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni
interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della
comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della
tombola, le finalita' che ne motivano lo svolgimento nonche' la serie e la
numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente
organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri,
nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie
e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture
d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli
agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al pubblico prima
dell'estrazione.
L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di
dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata
al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente
promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza
di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il
relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e
un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente
organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione
attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato,
verificata la regolarita' della documentazione prodotta, dispone l'immediato
svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in
caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al
presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui
ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a).
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art. 15
Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle
attivita' produttive
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al
Ministero delle attivita' produttive, le dotazioni organiche dello stesso
sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia
delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura
delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede
prioritariamente attraverso mobilita' volontaria del personale che svolge
presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.
2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per
l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attivita'
produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unita' di personale
in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello
gia' utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione
trasferita.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attivita' produttive puo' concludere
accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le
Camere di commercio.
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art. 16
Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400:
a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122;
gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma,
57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo
42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla
legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio
decreto-legge n. 1933 del 1938;
b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384;
c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;
d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;
e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto,
approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente
regolamento.
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni
altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del
presente regolamento.
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art. 17
Regime transitorio
1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi
e alle operazioni a premio, nonche' alle manifestazioni di sorte locali la
cui domanda di autorizzazione e' presentata entro la data di entrata in
vigore del presente regolamento. (nota: entro il 10 aprile 2002)
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art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo
15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(nota: 11 aprile 2002)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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