Data: 2011-05-11 12:32:49

Procura speciale

Regione Lombardia con la DGR con la quale ha introdotto i nuovi modelli SCIA ha anche introdotto la cosiddetta PROCURA SPECIALE, ovvero “INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO/MODIFICA ATTIVITA’ (S.C.I.A.) - PROCURA ai sensi dell’art. 1392 c.c.”
In particolare la procura contiene una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che prevede che:
“Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
-  ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra.
-  che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata al SUAP allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti  obbligati/legittimati per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.

Ricordo che come prevede il Decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445 - Art. 19 Modalità alternative all'autenticazione di copie, “La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Art. 19-bis  Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva “ La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa”.
Inoltre, il Decreto legislativo 7-3-2005, n. 82, Art. 22 Copie informatiche di documenti analogici, prevede che:
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

DOMANDE:
1.Nel modello della SCIA è previsto che il dichiarante (cioè colui che conferisce procura), si assuma una serie di responsabilità in ordine alla veridicità di affermazioni rese (possesso dei requisiti, inesistenza di condanne ecc.), mentre il procuratore si limita a sottoscrivere la SCIA (vedi modello).
Poiché l'articolo 76 del DPR 28/12/2000, n. 445. prevede che, nel caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR, il sottoscrittore è penalmente perseguibile, mi chiedo se la responsabilità in merito alle dichiarazioni rilasciate sia in capo al solo dichiarante (che non firma il solo originale, che, ai sensi del CAD,  per il SUAP è il file trasmesso a mezzo PEC) o invece al procuratore che sottoscrive digitalmente la SCIA del rappresentato, o  peggio, a nessuno dei due.

2.Se una SCIA è firmata digitalmente dal procuratore, ma non c’è allegata la procura, è irricevibile?

Grazie

riferimento id:1149

Data: 2011-05-11 18:16:01

Re: Procura speciale

[color=red]INTANTO un grazie per l'ottima sintesi che hai fatto!!![/color]

DOMANDE:
1.Nel modello della SCIA è previsto che il dichiarante (cioè colui che conferisce procura), si assuma una serie di responsabilità in ordine alla veridicità di affermazioni rese (possesso dei requisiti, inesistenza di condanne ecc.), mentre il procuratore si limita a sottoscrivere la SCIA (vedi modello).
Poiché l'articolo 76 del DPR 28/12/2000, n. 445. prevede che, nel caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR, il sottoscrittore è penalmente perseguibile, mi chiedo se la responsabilità in merito alle dichiarazioni rilasciate sia in capo al solo dichiarante (che non firma il solo originale, che, ai sensi del CAD,  per il SUAP è il file trasmesso a mezzo PEC) o invece al procuratore che sottoscrive digitalmente la SCIA del rappresentato, o  peggio, a nessuno dei due. [color=red]L PROCURATORE non risponde del contenuto (vero o falso) delle dichiarazioni così come il POSTINO non risponde del contenuto della raccomandata che trasporta.
Il Procuratore è un MERO POSTINO.
Le uniche responsabilità nelle quali incorre sono:
1) nel caso in cui esegua una copia informatica alterando l'originale
2) nel caso in cui sia anche il firmatario di qualche documento (es. architetto che firma la SCIA) e quindi risponde delle false dichiarazioni in atti
[/color]


2.Se una SCIA è firmata digitalmente dal procuratore, ma non c’è allegata la procura, è irricevibile?
[color=red]CERTO! In questo caso non è imputabile all'interessato e quindi è irricevibile.[/color]

riferimento id:1149

Data: 2011-05-12 12:45:00

Re: Procura speciale

[color=blue]Grazie a te per le risposte!!!!![/color]

Appurato (ma di questo purtroppo ne ero già convinto anche io) che non ne risponde il procuratore/postino, gli originali in mio possesso (ovvero i file firmati digitalmente dal procuratore) non sono firmati da altro soggetto.

A questo punto è coirretto imputare una eventuale falsa dichiarazione al titolare/legale rappresentante, che teoricamente ha firmato il modello cartaceo (ammeso che esista un modello cartaceo)? Penso ai modelli generati dai software (starweb, MUTA,...) e firmati digitalmente dal solo procuratore.

Infine, a tuo parere, visto quanto ho evidenziato nella premessa al primo messaggio, è corretto che il procuratore firmi digitalmente in vece del titolare/legale rappresentante (questione della dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà)?

riferimento id:1149

Data: 2011-05-12 15:10:41

Re: Procura speciale

Appurato (ma di questo purtroppo ne ero già convinto anche io) che non ne risponde il procuratore/postino, gli originali in mio possesso (ovvero i file firmati digitalmente dal procuratore) non sono firmati da altro soggetto. [color=red]FORSE ho capito male io ma i casi sono 2:
INTERESSATO firma in modo autografo i documenti + procura speciale e il DELEGATO li scansiona e li trasmette. In questo caso hai la firma sul documento cartaceo depositato presso il delegato

Altrimenti

INTERESSATO firma digitalmente + procura speciale ed il DELEGATO invia e basta senza firmare.

E' irricevibile una istanza priva di firma autografa o digitale dell'interessato.

[/color]


A questo punto è coirretto imputare una eventuale falsa dichiarazione al titolare/legale rappresentante, che teoricamente ha firmato il modello cartaceo (ammeso che esista un modello cartaceo)? Penso ai modelli generati dai software (starweb, MUTA,...) e firmati digitalmente dal solo procuratore.[color=red]VEDI SOPRA[/color]


Infine, a tuo parere, visto quanto ho evidenziato nella premessa al primo messaggio, è corretto che il procuratore firmi digitalmente in vece del titolare/legale rappresentante (questione della dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà)?
[color=red]Come detto no. La firma non è mai IN VECE (a meno che non sia un procuratore con procura notarile). La firma è aggiuntiva a quella dell'interessato.[/color]

riferimento id:1149

Data: 2013-10-04 13:49:51

Re:Procura speciale

[quote]Infine, a tuo parere, visto quanto ho evidenziato nella premessa al primo messaggio, è corretto che il procuratore firmi digitalmente in vece del titolare/legale rappresentante (questione della dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà)?
Come detto no. La firma non è mai IN VECE (a meno che non sia un procuratore con procura notarile). La firma è aggiuntiva a quella dell'interessato.[/quote]

Visto che:
- il 1° luglio 2013 è entrato in vigore ill DPCM del 22 luglio 2011
- che da tale giorno viene data attuazione all’art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005 (CAD) che dice che “[i]la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese[/i]”;
- che l'art. 3 del DPCM 22 luglio 2011 limita l’uso della posta elettronica certificata ai soli casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica (leggi sito SUAP con compilazione online della pratica e invio telematico);
- che l’articolo 4, comma 7 del DPR 160/2010 prevede che “[i]Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5.[/i]”

A tuo avviso alla luce di quanto sopra è ancora ammissibile l'uso della procura o, non accettando più file scansionati (quindi con la firma autografa del dichiarante) ma solo  file compilati sul portale SUAP viene a mancare la possibilità dell'uso della procura (anche tenendo conte del fatto che il titolare/legale rappresentante è tenuto ad avere la propria firma digitale)?
Grazie
Alberto

riferimento id:1149
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it