Legittimità diniego di rilascio di certificato d’uso a frantoio oleario
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 651, del 4 febbraio 2013
Ambiente in genere.Legittimità diniego di rilascio di certificato d’uso a frantoio oleario
E’ legittimo il diniego dell’Amministrazione comunale al rilascio del certificato d’uso a frantoio oleario di un locale, già destinato alla trasformazione di prodotti agroalimentari. Deve escludersi il carattere agricolo dell'attività di molitura delle olive e lavorazione della pasta disoleata, giacché il ciclo produttivo dell'impianto è finalizzato al trattamento non solo di olive, ma anche di derivati di seconda lavorazione conferiti da altri opifici. La caratterizzazione principale dell'attività consiste dunque in una lavorazione di prodotti di terzi mediante una complessa tecnologia che di per sé non è espressione di tipica attività agricola. Con specifico riguardo all'attività di molitura delle olive è stato rilevato che, qualora sia svolta anche a favore di terzi, può definirsi agricola solo se quest'ultima attività non sia prevalente. E’ vero che la puntualizzazione della inammissibilità di attività rumorose e moleste non vale in assoluto, poiché oltre alla tutela della funzione residenziale, devono ritenersi consentite attività confacenti o necessarie all’ordinato assetto di quartieri residenziali (come per esempio, uffici, negozi, autorimesse, parcheggi pubblici, studi professionali), ma non può ammettersi quella di un impianto produttivo del tutto avulso dal tessuto edilizio di zona di completamento e in tal senso non possono valere le relazioni tecniche di parte. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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