Tiro a volo: i pallini di piombo abbandono o deposito incontrollato di rifiuti
Attività di tiro a volo: i pallini di piombo fuoriusciti dalle cartucce e presenti intorno all’area nella quale viene svolta l'attività di tiro al piattello costituiscono abbandono o deposito incontrollato di rifiuti
Il presente giudizio trae origine dall’impugnativa proposta davanti al TAR Toscana dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Volo di Pisa avverso l’ordinanza comunale con cui l’amministrazione comunale ha ordinato, ai sensi dell’art. 192 del testo unico ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006, di rimuovere dai terreni limitrofi al campo di tiro al piattello i pallini di piombo fuoriusciti dalle cartucce. Ad avviso del Consiglio di Stato la funzione preventiva, cui si informa la complessiva architettura del sistema di vigilanza in materia ambientale, è idoneo a ricondurre alla nozione prevista dall’art. 192 anche un abbandono occasionale ed in misura limitata (cfr. Cass. pen, sez. III, 15 aprile 2004, n. 25463). Non è stato positivamente apprezzato dal Collegio il motivo tendente a censurare la sproporzione dell’ordine di rimozione contestato, essendo questo vincolato una volta accertato il presupposto fattuale dell’esistenza di un abbandono o di un deposito incontrollato di rifiuti, coerentemente con la funzione ripristinatoria dello stesso. Né tale sproporzione può essere ricavata in ragione dei costi che l’associazione dovrebbe sostenere per la rimozione (79 mila euro oltre Iva, sulla base del preventivo prodotto in primo grado), trattandosi di circostanza del tutto irrilevante ed estranea al sindacato di legittimità, sotto questo profilo, dell’atto impugnato. Peraltro, il numero e la complessità delle lavorazioni necessarie all’esecuzione dei lavori, quali indicate nel citato preventivo, fornisce conferma della legittimità dell’ordine di rimozione ed in particolare dell’esistenza di una situazione di abbandono di rifiuti cui far fronte nel rispetto della vigente normativa.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.3.2013, n. 791)
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