TAR Toscana, Sez. II, n. 209, del 7 febbraio 2013
Caccia e animali. Legittimità ordinanza cessazione immediata dell' attività di canile non autorizzata
La previsione dell’art. 24, 1° comma lett. c) del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) sottopone, infatti, a vigilanza veterinaria (con conseguenziale obbligo di munirsi dell’autorizzazione sanitaria) tutti i canili e le annesse dipendenze dei cinodromi; l’ampia definizione utilizzata, che opera un riferimento a tutte le strutture destinate al ricovero dei cani, indipendentemente dalla funzione, l’inserimento nel Titolo I, Capo, V del Regolamento, intitolato alla vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali, e le altre previsioni dell’art. 4 (che fanno riferimento a tutte le ipotesi, di diversa natura, in cui siano presenti concentramenti di animali) evidenziano, con tutta chiarezza, come si tratti di previsione destinata ad operare in tutte le ipotesi in cui si verifichi una concentrazione di cani, indipendentemente dalla funzione del canile, dalla proprietà degli animali presenti nella struttura o da altre considerazioni.
Si tratta pertanto di una previsione caratterizzata dal carattere esclusivamente sanitario e che appare destinata ad operare, indipendentemente dalla mancanza di una definizione normativa di canile, tutte le volte in cui si verifichi una concentrazione rilevante di cani, con le connesse (ed intuibili) problematiche sanitarie. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/caccia-e-animali/76-giurisprudenza-amministrativa-tar76/9030-caccia-e-animali-legittimita-ordinanza-cessazione-immediata-dell-attivita-di-canile-non-autorizzata.html