Salve, avrei un quesito da porre agli esperti di questo forum.
Vorrei sapere se la concessione di merce ad offerta libera quindi senza un prezzo minimo ed in via del tutto occasionale durante un mercato può far incorrere in sanzione amministrativa per violazione dell'art. 25 c.5 della LR 02/02/2010 n.6 .
Nello specifico mi chiedo se è possibile far ricorso nei confronti di una sanzione amministrativa di €3000,00 fatta ad un musicista di strada che si stava esibendo in occasione di un mercato e aveva messo a disposizione degli "spettatori" dei cd originali con bollino SIAE senza alcun prezzo ma ad offerta libera (le cosiddette offerte a cappello permettevano anche di prendere un disco se interessati) ed ripeto, è successo in via del tutto occasionale.
Certa della vostra competenza, porgo cordiali saluti.
Art. 26, comma 6 da 500 a 3000 euro ovvero in misura ridotta entro 60 gg. 1000.
Secondo me non è applicabile perchè:
[i]DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114
Art. 4 c. 2. Il presente decreto non si applica:
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte,
nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche
mediante supporto informatico;[/i]
Tutt'al più una violazione al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche divieto oppure il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche se vi sono degli specifici divieti.
[quote]aveva messo a disposizione degli "spettatori" dei cd originali con bollino SIAE senza alcun prezzo ma ad offerta libera[/quote]
Se i cd erano "frutto del suo ingegno", cioè è lui l'autore, confermo la risposta di Donato.
Se invece sono di artisti diversi da lui, seppur con bollino SIAE, nel momento in cui li vende (ancorché ad offerta libera) si configura l'attività di commercio su area pubblica, sanzionabile art. 26 + sanzione per occupazione suolo pubblico senza concessione (vedi il tuo regolamento comunale).
Certo [i]a chi venda o esponga per la vendita le [u]proprie[/u] opere d'arte[/i]. Sempre che il quesito fosse relativo a questa fattispecie diversamente chiunque potrebbe mettersi a commerciare quadri, sculture, libri, CD ecc. alla faccia di chi è titolare di un autorizzazione.
riferimento id:11342Però secondo voi essendo un evento occasionale avvenuto solo un giorno, anche se i cd non sono suoi si può aprire una partita Iva per una cosa del genere? Non è esagerato servendo solo un giorno?
Inoltre stavo leggendo il decreto legislativo sul commercio e dice che se non c'è professionalità non si può ritenere commercio indipendentemente che sia in negozio o su aree pubbliche. Chiaramente l'occupazione di suolo va pagata.
In questo caso, indipendentemente dall'occasionalità, a tutti gli effetti è commercio. Eventualmente starà al giudice decidere in caso di ricorso su una ordinanza ingiunzione. E poi se fosse un giorno qui ed un altro giorno chissà dove..
riferimento id:11342Allora non dovrebbe proprio esistere la dicitura di commercio occasionale!
Vi ringrazio tanto dei preziosi chiarimenti! Vi farò sapere come va! :-)