Data: 2011-05-10 09:37:07

giochi leciti

l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 nei P.E. di somministrazione non è soggetta a duaap confermate?il titolare dell'attività ha comunque qualche obbligo nei confronti del comune?

riferimento id:1133

Data: 2011-05-10 13:56:26

Re: giochi leciti

Non c’è bisogno di nessuna dichiarazione. L'installazione degli apparecchi elettronici disciplinati dall'art. 110 comma 6 e 7 TULPS, il gioco delle carte, biliardo, ecc., negli esercizi di cui all'art.86 comma 1 e 2 e art.88 TULPS, non sono più sottoposti, in seguito alle modifiche dell'art. 86 introdotte dalla legge finanziaria 2006, a presentazione di denuncia d'inizio attività al Comune. Quello che è rimasto invariato è l’obbligo di esporre nell’esercizio la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal questore e vidimata dal Comune, senza necessità di richiedere particolari titoli abilitativi.

Quindi i circoli, gli alberghi, e le altre attività citate nel Decreto interdirettoriale del 27 ottobre 2003 e Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2007, possono installare gli apparecchi di cui all'art.110 TULPS senza necessità di presentare al Comune la denuncia di inizio attività, Duaap o Scia, purchè nel rispetto dei limiti fissati dal decreto.

In ogni caso i Comuni non sono più competenti in materia di controlli sull’ installazione dei giochi a seguito delle modiche  introdotte dalla legge di stabilità 2011 ( legge 13 dicembre 2010, n.220) e contenute nel comma 81. Le disposizioni in materia di contingentamento saranno in futuro di competenza dell’Amministrazione dei Monopoli.

Nell’ambito di un programma di controllo predisposto dall’AAMS è singolare l’obiettivo previsto dall’art. 81 lettera d) che riporto:

“di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”. In pratica è consentito detenere i giochi in eccedenza pagando 300 euro per ogni apparecchio! 

Ciao

riferimento id:1133

Data: 2011-05-10 15:27:53

Re: giochi leciti


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Nell’ambito di un programma di controllo predisposto dall’AAMS è singolare l’obiettivo previsto dall’art. 81 lettera d) che riporto:
“di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”. In pratica è consentito detenere i giochi in eccedenza pagando 300 euro per ogni apparecchio! 
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IL POTERE DEI SOLDI!!!! ED IL DEBITO PUBBLICO!!!!

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