Provvedimenti riguardanti le chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali
AS1022 – COMUNE DI BOLZANO – CALENDARIO DELLE CHIUSURE DOMENICALI
E FESTIVE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2013
Roma, 28 febbraio 2013
Comune di Bolzano
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 20 febbraio 2013, ha
deliberato di esprimere parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così
come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto Salva Italia),
relativamente al contenuto della delibera del Sindaco del Comune di Bolzano n. 96986 del 18
dicembre 2012, recante “Calendario delle chiusure domenicali e festive degli esercizi di vendita al
dettaglio dicembre 2012; anno 2013”.
Con tale delibera, il Comune di Bolzano ha disposto la chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi
commerciali per 41 giornate nel corso del mese di dicembre 2012 e dell’anno 2013, tra cui 35
domeniche, identificate nel testo del provvedimento.
L’Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni. L’art. 31 del decreto Salva Italia
ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani),
il quale, per effetto delle modifiche così introdotte, dispone che “le attività commerciali, come
individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e
bevande, sono svolte, tra l’altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (…) d) il rispetto degli orari
di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza
giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”.
A seguito della novella, la normativa nazionale prevede dunque che le attività commerciali non
possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura*** . A tal proposito, si
ribadisce infatti che le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di
giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle
dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio
adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le
condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida
giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in
particolari interessi pubblici.
Pertanto, l’Autorità ritiene che la delibera n. 96986/2012 integri una violazione dei principi a tutela
della concorrenza nella misura in cui contempla, in attuazione della normativa provinciale, limiti
all’esercizio di attività economiche che appaiono in evidente contrasto con le esigenze di
liberalizzazione di cui all’art. 31 del decreto c.d. Salva Italia.
Peraltro, la delibera oggetto del presente parere è basata su una normativa che risulta in contrasto
con i principi fondamentali in materia di concorrenza stabiliti dalla legislazione statale e, in quanto
tale, è disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita il Comune, sul quale grava l’obbligo di
disapplicazione, a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette
dinamiche concorrenziali in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Bolzano dovrà
comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le
iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il
suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra
espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n.
287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
*** Questa impostazione è stata confermata con sentenza del 19 dicembre 2012, n. 299, resa dalla Corte costituzionale, la
quale non solo ha ribadito che, nell’ambito delle proprie competenze di tutela della concorrenza, “è consentito al
legislatore statale intervenire anche nella disciplina degli esercizi commerciali”, ma anche che “[u]na volta riconosciuta la
legittimità della norma che liberalizza gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali non restano funzioni
amministrative da svolgere in questo specifico settore sotto il profilo della ‘tutela della concorrenza’”. A detta della Corte,
la prevalenza della norma statale non subisce deroghe neppure nel caso di Regioni o Province a statuto speciale, in ragione
della “natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza” da cui deriva che
“il titolo competenziale delle Regioni a Statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno
esercizio della suddetta competenza statale”.
Nello stesso senso, si veda la sentenza del 25 gennaio 2013, n. 99, con cui il TAR Abruzzo ha ritenuto che l’art. 3, comma
1, lettera d-bis, del decreto Bersani, come modificato dall’art. 31, comma 1, del decreto Salva Italia, “elimina dunque
qualsiasi possibilità di limitazione negli orari o nei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. Si tratta di
norma immediatamente operativa non richiedente alcun adeguamento della normativa regionale, che, ove in contrasto, è
immediatamente abrogata stante la specifica competenza esclusiva statale nell’ambito in esame (tutela della
concorrenza)”.
http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/6375-bollettino-92013.html