Salve a tutti. Ho alcune domande sul commercio ambulante.....riesumate con l'obbligo della carta di esercizio su MUTA!
1) Un commerciante ambulante ha spostato la residenza in un altro comune...........la sua autorizzazione da me rilasciata vale, non vale, deve andare nel nuovo comune....................................
2) Sul MUTA alcuni commercianti non hanno indicato il titolo autorizzatorio.........solo la partecipazione ai mercati.............quindi la carta di esercizio è incompleta.........che devo fare? E se non hanno l'attestazione?
3) Un commerciante ambulante è stato dichiarato irreperibile dall'anagrafe..............la sua autorizzazione? Che faccio?
4) Alcuni commercianti non sono presenti in MUTA...possibile? Dovrebbero essere della Lombardia..........................................
Grazie ;)
Buongiorno.
[i]1) Un commerciante ambulante ha spostato la residenza in un altro comune...........la sua autorizzazione da me rilasciata vale, non vale, deve andare nel nuovo comune....................................[/i]
Vale se ha trasferito la residenza nella Regione. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è soggetto a S.C.I.A., in base alla normativa della regione, da presentare al SUAP del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività (art. 70 c. 2 D.lgs 59/2010).
[i]2) Sul MUTA alcuni commercianti non hanno indicato il titolo autorizzatorio.........solo la partecipazione ai mercati.............quindi la carta di esercizio è incompleta.........che devo fare? E se non hanno l'attestazione?[/i]
Si richiede al soggetto interessato (all'indirizzo PEC della sezione "contatti") di aggiornare la CE con gli estremi mancanti. Con le credenziali di accesso al MUTA non è possibile sapere se l'ambulante è sprovvisto di attestazione. La Polizia Locale effettua i controlli per l'accertamento degli adempimenti previsti e, se è il caso, applica le sanzioni previste (art. 27 c. 7 LR 6/2010).
[i]Un commerciante ambulante è stato dichiarato irreperibile dall'anagrafe..............la sua autorizzazione? Che faccio?[/i]
Si fanno gli accertamenti. Il Comune revoca l'autorizzazione qualora l'operatore itinerante sospenda l'attività per più di un anno.
[i]Alcuni commercianti non sono presenti in MUTA...possibile? Dovrebbero essere della Lombardia..........................................[/i]
Tanti ambulanti sono in ritardo ed inoltre il MUTA sta creando un sacco di problemi. Anche in merito ai punti precedenti consiglio di soprassedere un pò di tempo prima di partire con la caccia alle streghe.
Solo una precisazione.
[quote]1) Un commerciante ambulante ha spostato la residenza in un altro comune...........la sua autorizzazione da me rilasciata vale, non vale, deve andare nel nuovo comune....................................
Vale se ha trasferito la residenza nella Regione. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è soggetto a S.C.I.A., in base alla normativa della regione, da presentare al SUAP del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività (art. 70 c. 2 D.lgs 59/2010). [/quote]
[i]D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 - Art. 70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche - comma 2[/i]. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «4. L'[b]autorizzazione[/b] all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.».
[i]L.R. 2-2-2010 n. 6 - Art. 24 Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante - comma 1[/i]. L'[b]autorizzazione[/b] per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
[i]Delib.G.R. 26-10-2012 n. 9/4345 - Allegato A - 3.1 Commercio itinerante[/i]
Il commercio in forma itinerante è soggetto ad [b]autorizzazione[/b] rilasciata a persone fisiche, società di persone e società di capitali. Al fine di tutelare la concorrenza, evitando situazioni di monopolio, le vigenti disposizioni prevedono che ad un operatore debba essere rilasciata ex novo una sola autorizzazione potendo invece subentrare illimitatamente in quelle già in essere.
Per quanto condivido la tesi che l'itinerante sia soggetto a SCIA, in quanto come attività ricadente appieno nell'art. 19 della 241/90, di diverso avviso è chiaramente Regione Lombardia (l'ultima DGR è del 24 dicembre 2012!) ed in parte anche il legislatore nazionale, che ricordo aver modificato il d.lgs. 59/2010 la scorsa estate con il D.Lgs. 147/2012, senza però aggiornare l'art. 70...