Buon giorno, nel nostro Comune abbiamo il caso di una agenzia di viaggi che si è spostata in un immobile con destinazione a civile abitazione, usufruendo dell'art. 59, comma 2 della L.R. 1/2005 il quale prevede che non occorra cambio di destinazione d'uso nel caso non si superi il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque non si superi trenta metri quadrati. Vi sembra corretto? Noi avremmo qualche dubbio.........che ne dite?
Grazie
Caterina
Buon giorno, nel nostro Comune abbiamo il caso di una agenzia di viaggi che si è spostata in un immobile con destinazione a civile abitazione, usufruendo dell'art. 59, comma 2 della L.R. 1/2005 il quale prevede che non occorra cambio di destinazione d'uso nel caso non si superi il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque non si superi trenta metri quadrati. Vi sembra corretto? Noi avremmo qualche dubbio.........che ne dite?
Grazie
Caterina
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I dubbi potrebbero essere fondati nel senso che si ritiene che la disposizione citata valga qualora l'attività accessoria e secondaria che viene svolta NON CONTRASTI con la destinazione urbanistica (cioè non sia fra le destinazioni vietate nella zona).
Se ci troviamo in una zona residenziale dove non è ammessa attività di servizi (il divieto deve essere esplicito e chiaro) allora non è ammesso l'uso diverso anche se nei limiti dimensionali dell'art. 59.
Ciò vale, ovviamente, se si tratta di attività con pubblico. Se si tratta di attività ONLINE a mio avviso NON SI PONGONO MAI problemi di compatibilità urbanistica.