Data: 2013-03-13 08:30:24

destinazione d'uso agenzia viaggi

Buon giorno, nel nostro Comune abbiamo il caso di una agenzia di viaggi che si è spostata in un immobile con destinazione a civile abitazione, usufruendo dell'art. 59, comma 2 della L.R. 1/2005 il quale prevede che non occorra cambio di destinazione d'uso nel caso non si superi il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque non si superi trenta metri quadrati. Vi sembra corretto? Noi avremmo qualche dubbio.........che ne dite?
Grazie

Caterina

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Data: 2013-03-13 17:43:25

Re:destinazione d'uso agenzia viaggi


Buon giorno, nel nostro Comune abbiamo il caso di una agenzia di viaggi che si è spostata in un immobile con destinazione a civile abitazione, usufruendo dell'art. 59, comma 2 della L.R. 1/2005 il quale prevede che non occorra cambio di destinazione d'uso nel caso non si superi il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque non si superi trenta metri quadrati. Vi sembra corretto? Noi avremmo qualche dubbio.........che ne dite?
Grazie

Caterina
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I dubbi potrebbero essere fondati nel senso che si ritiene che la disposizione citata valga qualora l'attività accessoria e secondaria che viene svolta NON CONTRASTI con la destinazione urbanistica (cioè non sia fra le destinazioni vietate nella zona).
Se ci troviamo in una zona residenziale dove non è ammessa attività di servizi (il divieto deve essere esplicito e chiaro) allora non è ammesso l'uso diverso anche se nei limiti dimensionali dell'art. 59.
Ciò vale, ovviamente, se si tratta di attività con pubblico. Se si tratta di attività ONLINE a mio avviso NON SI PONGONO MAI problemi di compatibilità urbanistica.

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