Servizio di ambulanza.
Ciao Simone, mi è pervenuta istanza per il rilascio di autorizzazione al servizio di trasporto di malati, nuova ambulanza, da parte di una ditta titolare di impresa funebre.
Dalle consultazioni che ho fatto mi è sembrato di capire che questo servizio segue la normativa dell’attività di N.C.C. e pertanto per l’assegnazione dell’autorizzazione si dovrebbe fare un bando pubblico.
Si fa presente che nell’anno 2011 questo Comune ha approvato il nuovo Regolamento del servizio di N.C.C., ha indetto il bando pubblico ed ha rilasciato le autorizzazioni previste attingendo dalla graduatoria che ne è scaturita.
Considerato che nel suddetto Regolamento non si è fatto alcun riferimento al rilascio di autorizzazione per il servizio di ambulanza, chiedo ora quale procedura devo adottare per il corretto rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Servizio di ambulanza.
Ciao Simone, mi è pervenuta istanza per il rilascio di autorizzazione al servizio di trasporto di malati, nuova ambulanza, da parte di una ditta titolare di impresa funebre.
Dalle consultazioni che ho fatto mi è sembrato di capire che questo servizio segue la normativa dell’attività di N.C.C. e pertanto per l’assegnazione dell’autorizzazione si dovrebbe fare un bando pubblico.
Si fa presente che nell’anno 2011 questo Comune ha approvato il nuovo Regolamento del servizio di N.C.C., ha indetto il bando pubblico ed ha rilasciato le autorizzazioni previste attingendo dalla graduatoria che ne è scaturita.
Considerato che nel suddetto Regolamento non si è fatto alcun riferimento al rilascio di autorizzazione per il servizio di ambulanza, chiedo ora quale procedura devo adottare per il corretto rilascio dell’autorizzazione richiesta.
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il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot. n. 43325 del 09 maggio 2007 ha chiarito l’annosa questione specificando che “Le autoambulanze possono essere immatricolate in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell’esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l’attività stessa venga eventualmente svolta. Al riguardo, si precisa che per <corrispettivo> deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa. In tal senso, si evidenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non costituisce corrispettivo ai sensi dell’art. 82, comma 4, c.d.s.; pertanto, nell’ipotesi di specie, deve ritenersi legittimo l’utilizzo in uso proprio delle autoambulanze. A mero titolo esemplificativo, si richiama l’art. 7, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il quale prevede espressamente che le organizzazioni di volontariato possono operare sulla base di convenzioni con enti pubblici, a titolo gratuito e senza fine di lucro, dietro corresponsione esclusivamente del rimborso delle spese sostenute”.
Per quanto riguarda il noleggio con conducente, la stessa circolare (integrata dalla circolare prot. 109636 del 21.12.2009) dispone che “Le autoambulanze possono essere immatricolate in servizio di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 c.d.s.), nel caso in cui l’attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro.……..omissis…….Al fine della immatricolazione delle autoambulanze in servizio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s.. Pertanto, deve esserci coincidenza tra intestatario del titolo legale e, a seconda dei casi, il soggetto primario, l’usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente nell’ipotesi di vendita con patto di riservato dominio”. Per quanto riguarda la locazione senza conducente “I soggetti intestatari di autoambulanze e di autoveicoli (assimilati) adibiti al trasporto di organi e di plasma, immatricolati in uso proprio, possono locare senza conducente autoambulanze ed autoveicoli (assimilati) adibiti al trasporto di organi e di plasma per la temporanea sostituzione dei propri veicoli nel caso in cui questi ultimi siano stati oggetto di guasto meccanico, di furto o di incendio, ovvero nell’evenienza di caso fortuito o di forza maggiore. In dette ipotesi, l’autoambulanza o l’autoveicolo assimilato locato senza conducente può essere utilizzato esclusivamente per il medesimo uso cui è adibito il veicolo temporaneamente sostituito”.
Facendo seguito a quanto esposto, la stessa circolare prot. n. 109636 del 21.12.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che “l’assenza della <finalità di lucro> è riferita alla prestazione di trasporto e non al soggetto che la pone in essere (es. ONLUS, cooperative sociali ONLUS)”, mentre per quanto “concerne il <corrispettivo>, con esso deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa”.
Eventuali abusi, a tale esercizio, sono disciplinati dall’articolo 85, comma 4 del codice della Strada che prescrive “Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale suo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624 e, se si tratta di autobus, da € 389 a € 1.559. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Trattandosi di una attività a scopo di lucro, dovrei rilasciare una licenza NCC in deroga al Regolamento del 2011?
O devo prima modificare il Regolamento di che trattasi inserendo la voce servizio ambulanze?
Trattandosi di una attività a scopo di lucro, dovrei rilasciare una licenza NCC in deroga al Regolamento del 2011?
O devo prima modificare il Regolamento di che trattasi inserendo la voce servizio ambulanze?
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Se il regolamento specifica dettagliatamente i veicoli che possono essere autorizzati per il noleggio con conducente, allora è necessario modificare preventivamente il regolamento, introducendo anche le ambulanze; se il regolamento non fa riferimento alla tipologia di veicoli che possono essere autorizzati, allora non è necessario modificare alcunchè, dovendo trattare le ambulanze alla stregua di qualunque altro veicolo che possa effettuare il servizio di NCC