Data: 2013-03-12 09:25:33

APERTURE STAGIONALI

Un commercialista mi ha posto questi quesiti: 1. L’apertura di un esercizio commerciale stagionale comporta un periodo di apertura contenuto nel numero di 180 giorni.  Dal 01/04/2013 al 30/09/2013 i giorni sono 183. Questo comporta che l’attività che apre il 01/04/2013 e chiude il 30/09/2013 non è stagionale?
2. Oppure, se i 180 giorni sono una durata inderogabile, per conservare il carattere di stagionalità è necessario aprire, ad esempio, il 04/04/2013 e chiudere il 30/09/2013?
3. Se viene presentata una S.C.I.A. in cui si apre dal giorno 01/04/2013 fino al 02/04/2013 e si riapre dal 06/04/2013 al 29/09/2013 si può ritenere rispettato il vincolo di 180 giorni? Ciò viene considerato come periodo unico o come due stagionalità?
4. Per le attività stagionali di campeggio è necessario inviare la S.C.I.A. o può bastare una comunicazione del periodo di apertura?
Grazie mille

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Data: 2013-03-12 09:41:14

Re:APERTURE STAGIONALI

A seguito delle recenti liberalizzazioni in materia di orari di apertura, e ai soli fini amministrativi, NON esiste una distinzione fra attività stagionali e annuali.
Ciò non toglie che ha l'obbligo di comunicare i periodi di apertura.

Per quanto non ti compete, ricorda che la stagionalità esiste sotto altri profili: fiscali, contributivi, tassa rifiuti, TOSAP, ecc....
In tal caso si deve far riferimento alla stagionalità prevista dalla normativa.



Per i campeggi stagionali è sufficiente la SCIA all'atto della prima apertura, con l'indicazione del periodo di apertura stessa (art. 59 comma 2 della l.r. 15/2007)
Per gli anni successivi è necessaria la comunicazione solo se variano rispetto a quelli segnalati (se ad esempio comunica in sede di presentazione della SCIA che apre dal 1/04 al 30/09 non deve fare nulla se continua ad aprire e chiudere in quei giorni)

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Data: 2013-03-12 09:49:20

Re:APERTURE STAGIONALI

Mi potresti dare per favore gli estremi normativi??

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Data: 2013-03-12 13:39:22

Re:APERTURE STAGIONALI

Per la liberalizzazione degli orari: articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201 che ha modificato l’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 04/07/2006, n. 223 prevedendo che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza prescrizione del rispetto degli orari di apertura e di chiusura.

Per i campeggi combinato art. 19 della L. 241/90 e art. 59 della L.R. 15/2007.

Per tassa rifiuti e TOSAP devi vedere il regolamento comunale vigente.

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Data: 2013-03-13 09:14:12

Re:APERTURE STAGIONALI

Benissimo!!! Grazie

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