Buongiorno,
Volevo chiedere informazioni sulle autorizzazioni sanitarie per trasporto infermi da rilasciare alle ambulanze.
So che nel 2009 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.137 c'è stata una profonda innovazioni della materia. Da quello che ho capito è che trattandosi di noleggio con conducente le autorizzazione vanno rilasciate a seguito di bando di gara e, per tale motivo và modificato il regolamento di noleggio con conducente che abbiamo, prevedendo appunto anche le ambulanze( o magari meglio uno apposito?).
Ma quello che non ho capito è quali siano i requisiti, per poter partecipare al bando, quale sarà la durata dell'autorizzazione ed inoltre le associazioni di volontariato sono anch'esse soggette alla medesima normativa?O è possibile prevedere il rilascio senza bando?
E quelle già' esistenti...?
Grazie di tutto
Antonio BAttagliee
Riassumo la circolare del Ministro dei Trasporti del 21/12/2009 emanata a seguito del Decreto Ministeriale 137/09 che ha ridefinito tutta la materia delle ambulanze.
Le ambulanze possono essere immatricolate ad uso proprio se il loro utilizzo avviene nell’esercizio di un’attività senza fini di lucro.
Le ambulanze, quindi, possono essere immatricolate esclusivamente in capo ad enti pubblici per assolvimento dei propri scopi istituzionali;
in capo ad imprese ma per il servizio verso i dipendenti o simili;
in capo e altre collettività pubbliche o private sempre per scopi di assistenza in funzione dello scopo sociale.
In questi casi la fattispecie sfugge alla normativa ncc e basterà una idoneità alla normativa di cui al DM n. 553/1987 (parzialmente abrogato), al DM 137/09 e DM 487/97.
In genere esiste una legge regionale ai sensi dell'art. 43 della legge 833/1978 che disciplina la questione e che detta le modalità autorizzative.
Se l’attività è esercitata a titolo oneroso (quindi anche a scopo di lucro) dietro corrispettivo da parte dei trasportati o del soggetto giuridico per conto del quale si svolge il servizio, allora le ambulanze
sono immatricolate in servizio di noleggio con conducente (oltre a quanto sopra si aggiungerà la normativa ncc).
In questo caso si avrà un’immatricolazione per conto terzi che, infatti, si definisce come l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Ai sensi dell’art. 85 del codice della strada, la carta di circolazione per i veicoli destinati all’attività di NCC è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
Aggiungo che sempre ai sensi del codice della strada e del suo regolamento, le ambulanze sottoposte ad abilitazione NCC si definiscono non come autovetture ma come “autoveicoli per
trasporti specifici di persone”.
Il comune deve prevedere una regolmentazione, anche all'interno della normale regolamentazione ncc, al fine di definire i contingenti o meno. Quato tipo di servizio può essere privo di contingentamento.
Esistono comuni che accanto alle licenze classiche per NCC rilasciano un’autorizzazione non contingentata per l’esercizio di ambulanza in conto terzi.
vedi questo esempio
http://www.comune.castenaso.bo.it/documenti-albo-pretorio/regolamenti-albo-pretorio/Reg%20discipl_servizio_%20noleggio%20con%20conduc_autoambulanza.pdf
o senza contingenti, come quello in allegato
Ti ringrazio, preziosissimi come sempre. LA legge regionale in Campania a cui ti riferivi è la LEGGE REGIONALE 6 GENNAIO 1983, N. 6?
Solo una cosa ancora.. ma le autorizzazioni avranno una durata prefissata? Perchè in Campania esiste una circolare regionale, la n. 340 dell’08/2/2001 dell’Assessore alla Sanità che prevede una durata di 4 anni. NOn so se è stata superata e se è ancora in vigore.
Grazie anche per gli allegati.
Antonio Battagliese
Salve, io non trovo la circolare regionale 340 del 8.02.2001. Qualcuno l'ha? Grazie
riferimento id:11268
Salve, io non trovo la circolare regionale 340 del 8.02.2001. Qualcuno l'ha? Grazie
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La circolare esiste ed è stata pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 12 DEL 26 FEBRAIO 2001
[color=red][b]GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - L’ASSESSORE
ALLA SANITÀ - Prot. n. 340 - Napoli lì 8 febbraio 2001 - Disciplina
rilascio autorizzazioni sanitarie per trasporto infermi da parte di Enti
Organizzazioni private Associazioni di Volontariato e Cooperative[/b][/color]
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf01/burc12or_01.pdf
E' citata in vari atti e documenti ma NON è reperibile online
Suggerisco di scrivere a:
[color=red][b]Direzione, redazione e amministrazione:
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Direttore responsabile: Michele Maiorano
Telefono 081 0817962580 2988 2040
e-mail: m.maiorano@maildip.regione.campania.it[/b][/color]
http://www.sito.regione.campania.it/burc/bollettino.htm
salve a Tutti,
riprendo questo post per delle conferme, l'autorizzazione di ncc per ambulanze può essere contingentata se previsto nel regolamento di conseguenza per il rilascio è disciplinata all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, quindi bando, diversamente può essere applicata la scia?
Se una ditta individuale, disponendo dell'automezzo, esercita a scopo di lucro, senza la prescritta autorizzazione è soggetta a:
A) Ordinanza di divieto di prosecuzione di attività ( a seguito di verbale di accertamento della autorità di polizia - anche se il verbale prevede il ritiro del libretto di circolazione) (a mio avviso non necessaria)
B) Avvio del procedimento per divieto di prosecuzione attività. (poco probabile)
C) verbale con ritiro del libretto di circolazione (sufficiente).
grazie
Salve, io non trovo la circolare regionale 340 del 8.02.2001. Qualcuno l'ha? Grazie
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