Data: 2013-03-12 07:13:04

Norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/1/2013 n. 20 (G.U. 7/3/2013 n. 56)
Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione


Articolo 1 - Definizioni


1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi». Inoltre, si intende per:
a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata ovvero unitamente ad uno o piu' dei seguenti elementi: pneumatico gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
b) «tipo di veicolo»: l'insieme dei veicoli quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;
c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni, quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali dell'impianto frenante;
d) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il «sistema ruota» puo' essere installato.



Articolo 2 - Campo di applicazione


1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di istallazione di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle «ruote originali» ed alle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite rispettivamente dai punti 2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE;
b) alle «ruote sostitutive identiche», alle «ruote sostitutive replica» ed alle «ruote sostitutive replica parziale», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformita' allo stesso.



Articolo 3 - Omologazione


1. La domanda di omologazione di un sistema ruota e' presentata, presso un servizio tecnico quale definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda reca specifica del programma di prova effettuato dal costruttore del sistema per la verifica del comportamento su strada, di cui al punto 2.2.3.2 dell'allegato C, ed e' corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato A.
2. Ogni sistema ruota e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, all'esito favorevole della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C.
3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema ruota e' assegnato un numero di omologazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.
4. La Direzione Generale per la Motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema ruota, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B.



Articolo 4 - Caratteristiche generali del sistema ruota richieste per l'omologazione


1. Ciascun sistema ruota e' progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto.
2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilita' del veicolo con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo.
3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota ed il montaggio dei corrispondenti elementi originari.
4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, qualora il costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo, specifico nulla osta con il quale autorizzi le modifiche necessarie all'installazione del sistema ruota.



Articolo 5 - Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota


1. Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del regolamento n. 124 UN/ECE.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota elemento del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento n. 124 UN/ECE.
3. Per ogni sistema ruota, prodotto in conformita' al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D, nonche' le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.



Articolo 6 - Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota sui veicoli


1. L'installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E, con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.
2. L'installazione del sistema ruota sui veicoli non deve comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne' prevedere l'uso di codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano gia' previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella documentazione di omologazione del veicolo.



Articolo 7 - Aggiornamento della carta di circolazione


1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore, rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.



Articolo 8 - Conformita' della produzione


1. Gli impianti di produzione dei sistemi ruota sono soggetti al sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009.



Articolo 9 - Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo


1. I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto.



Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finali


1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo, per il quale il costruttore del veicolo stesso abbia rilasciato specifico nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici con misure non previste in sede di omologazione.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato A - Modello della scheda informativa - Scheda informativa relativa all’omologazione di un sistema ruota


Allegato B - Modello del certificato di omologazione / estensione

Allegato C - Procedura per la verifica di idoneita' di un sistema ruota ai fini della sua omologazione


Allegato D - Modello certificato di conformita' per sistema ruota


Allegato E - Dichiarazione concernente l’installazione sul veicolo del sistema ruota

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