Data: 2013-03-11 13:47:23

Commercio legname e Regolamento comunitario 995/2010

Ho già letto gli altri quesiti in materia ma ho ulteriori incertezze

Commercio legname all'ingrosso e dettaglio (lo compra già tagliato e lo rivende) con ufficio rilevato in magazzino (non so con che destinazione d'uso ma ininfluente se rispetta i 30 mq ecc.) e deposito nel piazzale all'aperto.
Avevo pensato di far avviare esercizio di vicinato ma
1) i mq utilizzati all’aperto mi incidono per definire se trattasi di es. di vicinato?

Inoltre

2) non so se tenere in considerazione anche il Regolamento comunitario 995/2010 che si applica dal  3 di marzo u.s. (forse perché l’ho letto di domenica) che mi definisce:

[i]«operatore», una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;
«commerciante», una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno;
«commercializzazione», la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito…….[/i]

Nel caso specifico non mi sembra trattasi di “prima immissione sul mercato” visto che la legna messa in vendita è già stata acquistata dal “commerciante” da chi la taglia e quindi da un “operatore” o da altro “commerciante”

In ogni caso detto regolamento all’Articolo 5 [b]Obbligo di tracciabilità [/b] testualmente recita
[i]I commercianti conservano le informazioni di cui al primo comma per almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, alle autorità competenti.[/i]

Se ne desume quindi che, anche nel mio caso, al commerciante  siano richiesti degli adempimenti.

3) Che cosa faccio allegare all’avvio dell’es. di vicinato? Una dichiarazione in merito al rispetto della tracciabilità sopra citata? Oppure  un registro contenente il nome degli operatori o commercianti dai quali è stata acquistata la legna da rivendere?

Non so se mi sono spiegata,  :o ardua impresa! Confido sulla lucidità  di chi, leggendo il presente quesito, vorrà rispondermi.
Grazieeeeeee

allego il regolamento di che trattasi (se mi riesce) :-[

riferimento id:11257

Data: 2013-03-11 21:27:06

Re:Commercio legname e Regolamento comunitario 995/2010

[b]1) i mq utilizzati all’aperto mi incidono per definire se trattasi di es. di vicinato?[/b]
La risposta la puoi trovare nella nuova (aggiornata a settembre 2012) definizione di superficie di vendita di cui all’art. 15 della LR 28/2005:
[i]l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.[/i]
Anche volendo dare un’interpretazione favorevole al soggetto che sfrutta la deroga dell’art. 59 della LR n. 1/2005 (la deroga del 35% comunque fino a 30 mq da te rammentata), tutt’al più può aggiungere 6 mq esterni se sono accessibili alla clientela.

[b]2) non so se tenere in considerazione anche il Regolamento comunitario 995/2010 che si applica dal  3 di marzo u.s.[/b]
Il regolamento 995/2010 suddivide i soggetti che lavorano il legno o prodotti derivati in due categorie:
- operatori, definiti come coloro che immettono per la prima volta sul mercato UE i prodotti del legno (tagliatori produttori o importatori di legno o derivati - vedi allegato al reg.)
- commercianti, definiti come coloro che acquistano o vendono legname o prodotti del legno già immessi nel mercato dell'UE.
I primi hanno obblighi maggiori (la "dovuta diligenza" - vedi art. 6 del Reg. 995/2010), i secondi sono obbligati alla tracciabilità, ma la vendita al consutore finale non va registrata (vedi art. 5 - si regstra solo la vendita ad altri commercianti). In pratica non devono chidere le generalità del cliente al dettaglio. In ogni caso resta l'obbligo di tracciare gli acquisti all'ingrosso (anche per chi vende la dettaglio) e le vendite all'ingrosso, ma non è un adempimento cui non devono dar conto in sede di avvio attività al SUAP.

[b]3) Che cosa faccio allegare all’avvio dell’es. di vicinato? Una dichiarazione in merito al rispetto della tracciabilità sopra citata? Oppure  un registro contenente il nome degli operatori o commercianti dai quali è stata acquistata la legna da rivendere?[/b]
I commercianti non devono allegare niente alla SCIA di avvio attività. L'obbligo del commerciante è quello di conservare la documentazione identificativa del fornitore/cliente per 5 anni, in altre parole va bene anche la stessa documentazione contabile oppure un sempice registro di carico e scarico (che sicuramente è già presente in azienda).

Un'ultima cosa. Rammenta che l'attività potrebbe essere soggetta a prevenzioni incendi ai sensi della voce 36 dell'allegato al DPR n. 151/2011

riferimento id:11257

Data: 2013-03-13 11:18:05

Re:Commercio legname e Regolamento comunitario 995/2010

Buongiorno
In realtà non possiede una sede ma solo un piazzale dove accatasta la legna acquistata.
La sede è presso la propria abitazione presso la quale riceve gli ordinativi e poi provvede alla consegna diretta al cliente. Non è un azienda agricola
Sapete indicarmi se occorre effettuare in questo caso una comunicazione al comune e nel caso che modulistica deve essere usata?
Potrebbe trattarsi di una vendita a domicilio?
Grazie

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