Data: 2013-03-10 09:55:20

Variante allo strumento urbanistico

Chi mi spiega l'iter da seguire per la definizione di una pratica SUAP in contratto con lo strumento urbanistico ?
Prima con il D.P.R. 447/98 l'iter, dopo il rigetto dell'istanza da parte del suap, continuava con l'accertamento della della compatibilità del progetto sotto il profilo ambientale, sanitario e sicurezza.

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Data: 2013-03-10 10:06:23

Re:Variante allo strumento urbanistico


Chi mi spiega l'iter da seguire per la definizione di una pratica SUAP in contratto con lo strumento urbanistico ?
Prima con il D.P.R. 447/98 l'iter, dopo il rigetto dell'istanza da parte del suap, continuava con l'accertamento della della compatibilità del progetto sotto il profilo ambientale, sanitario e sicurezza.
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1) interessato presenta richiesta di variante ai sensi dell'art. 8 del dpr 160/2010 allegando:
- descrizione insediamento e attività
- planimetria e relazione tecnica

2) SUAP verifica direttamente o con ufficio tecnico che non vi siano aree del Comune idonee

3) se vi sono le condizioni convoca conferenza di servizi

4) se la conferenza dà esito favorevole il responsabile SUAP trasmette gli atti al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale

5) contestualmente l'esito della conferenza è pubblicato per procedere all'acquisizione delle osservazioni degli interessati secondo la normativa regionale in materia di varianti (tale fase non è contemplata esplicitamente nel DPR ma si ritiene indispensabile)

5) se il Consiglio approva l'atto costituisce variante allo strumento urbanistico. Con l'approvazione si deve dar conto dell'acquisizione o meno delle osservazioni

6) si procede alla pubblicazione secondo la normativa regionale in materia di varianti






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    Art. 8


          Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici

  1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico  non  individua  aree
destinate all'insediamento di impianti produttivi  o  individua  aree
insufficienti, fatta salva l'applicazione della  relativa  disciplina
regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP  la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  alle  altre
normative di settore,  in  seduta  pubblica.  Qualora  l'esito  della
conferenza  di  servizi  comporti  la  variazione  dello  strumento
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in  quella
sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco  ovvero  al  Presidente  del
Consiglio comunale, ove esistente, che lo  sottopone  alla  votazione
del Consiglio nella prima seduta utile. Gli  interventi  relativi  al
progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma,
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2.  E'  facolta'  degli  interessati  chiedere  tramite  il  SUAP
all'ufficio comunale competente per  materia  di  pronunciarsi  entro
trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei  progetti
preliminari dai medesimi sottoposti  al  suo  parere  con  i  vigenti
strumenti  di  pianificazione  paesaggistica,    territoriale    e
urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo  procedimento;  in  caso  di  pronuncia  favorevole  il
responsabile  del  SUAP  dispone  per  il  seguito  immediato  del
procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti.
  3.  Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente  articolo  le
procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli  8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  o  alle  relative
norme regionali di settore.

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