Data: 2013-03-09 12:30:44

Viaggiatori sugli autobus più tutelati: Nuovi diritti arrivano dall'Europa

Viaggiatori sugli autobus più tutelati: Nuovi diritti arrivano dall'Europa e possono essere fatti valere in Italia già dal 1 marzo
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, pubblicato il 28 febbraio 2011, si applicano a partire dal 1° marzo 2013 integralmente ai servizi di lunga percorrenza (vale a dire tratte superiori a 250 km), mentre solo alcune disposizioni si applicano a tutti i servizi, compresi quelli che coprono distanze più brevi. Tra le novità si segnala: 1) non discriminazione per quanto riguarda le condizioni contrattuali o tariffe, diretta o indiretta, basata sulla nazionalità dei passeggeri; 2) trattamento non discriminatorio dei disabili e delle persone a mobilità ridotta e risarcimento in caso di perdita o danneggiamento dei dispositivi che ne agevolano la mobilità in caso di incidente; 3) norme minime in materia di informazione dei passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni di carattere generale sui loro diritti, nelle stazioni e online; 4) dove possibile, le informazioni sono fornite in formati accessibili su richiesta prestando particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta; 5) un sistema per la gestione dei reclami accessibile a tutti i passeggeri, appositamente predisposto dai vettori; 6) organismi nazionali indipendenti in ogni Stato membro incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se opportuno, imporre sanzioni; 7) Per i servizi di lunga percorrenza (vale a dire oltre 250 km) si segnala: a) adeguata assistenza (che prevede spuntini, pasti e bevande e se necessario, fino a due pernottamenti in albergo, per un massimo di 80 EUR a notte, fatti salvi casi di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali) in caso di cancellazione o di ritardo superiore a 90 minuti per viaggi di durata superiore alle tre ore; b) garanzia di rimborso o riprotezione in caso di overbooking, cancellazione o ritardo alla partenza superiore ai 120 minuti; c) indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo alla partenza superiore ai 120 minuti, di cancellazione del viaggio e di mancata offerta al passeggero da parte del vettore di riprotezione o rimborso; d) Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate; e) tutela del passeggero in caso di decesso, lesioni, perdita o danneggiamento, quando questi siano stati provocati da incidente stradale, in particolare per quanto riguarda le necessità immediate di ordine pratico (tra cui fino a due pernottamenti in albergo, per un massimo di 80 euro a notte).
(Commissione Europea, news del 7.3.2013)

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=f496fb2a-889b-11e2-8d4e-5b005dcc639c

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