BUON GIORNO.
UN TITOLARE DI TINTOLAVANDERIA HA CHIESTO DI POTER ESERCITARE ANCHE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONSEGNA A DOMICILIO, IN PARTICOLARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE. LA NORMA NAZIONALE PREVEDE PER TALE SERVIZIO (ART. 4, COMMA 3, LEGGE N. 84/06) L'AFFIDAMENTO AD ALTRA IMPRESA CON CONTRATTO DI APPALTO. LA NORMA REGIONALE (REGIONE MARCHE) SULL'ARGOMENTO NON PREVEDE NULLA. E' MAI POSSIBILE CHE IL TITOLARE DI TINTOLAVANDERIA NON POSSA ESERCITARE AUTONOMAMENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONSEGNA A DOMICILIO ??????. GRAZIE PER LA RISPOSTA E UN SALUTO A TUTTI.
BUON GIORNO.
UN TITOLARE DI TINTOLAVANDERIA HA CHIESTO DI POTER ESERCITARE ANCHE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONSEGNA A DOMICILIO, IN PARTICOLARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE. LA NORMA NAZIONALE PREVEDE PER TALE SERVIZIO (ART. 4, COMMA 3, LEGGE N. 84/06) L'AFFIDAMENTO AD ALTRA IMPRESA CON CONTRATTO DI APPALTO. LA NORMA REGIONALE (REGIONE MARCHE) SULL'ARGOMENTO NON PREVEDE NULLA. E' MAI POSSIBILE CHE IL TITOLARE DI TINTOLAVANDERIA NON POSSA ESERCITARE AUTONOMAMENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONSEGNA A DOMICILIO ??????. GRAZIE PER LA RISPOSTA E UN SALUTO A TUTTI.
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Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
Questa disposizione ripropone per le tintolavanderie lo stesso divieto che vale per acconciatori ed estetisti.
Analogamente ad acconciatori ed estetisti è AMMESSO, per le tintolavanderie, l'esercizio ITINERANTE (concetto diverso dall'ambulante riportato sopra), che sembra riferirsi alla fattispecie del servizio A DOMICILIO.
In questo caso il legislatore sembra escludere chiaramente (si parla di ALTRA IMPRESA) l'esercizio congiunto delle due attività. Pertanto l'attività di ritiro dei prodotti è svolta da "altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto".
PREMESSA: niente vieta all'interessato di costituire una seconda impresa B, anche questa di sua proprietà, a cui affidare il servizio in questione.
CONSIDERAZIONE: a mio avviso la disposizione del comma 4 dell'art. 3 citata è [color=red][b]ABROGATA [/b][/color]dall'art. 35 del Dlgs 59/2010 che prevede limitazioni alla multidisciplinarietà solo in specifici casi fra cui non rientra quello qui contemplato.
In senso critico vedi anche:
http://www.indisunioncamere.it/lexcom/4431033.htm
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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
Art. 35 Attività multidisciplinari
In vigore dal 8 maggio 2010
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.
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L. 22-2-2006 n. 84
Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60.
4. Modalità di esercizio dell’attività.
1. Presso ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l’indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile.
BUON GIORNO.
UN TITOLARE DI TINTOLAVANDERIA HA CHIESTO DI POTER ESERCITARE ANCHE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONSEGNA A DOMICILIO, IN PARTICOLARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE. LA NORMA NAZIONALE PREVEDE PER TALE SERVIZIO (ART. 4, COMMA 3, LEGGE N. 84/06) L'AFFIDAMENTO AD ALTRA IMPRESA CON CONTRATTO DI APPALTO. LA NORMA REGIONALE (REGIONE MARCHE) SULL'ARGOMENTO NON PREVEDE NULLA. E' MAI POSSIBILE CHE IL TITOLARE DI TINTOLAVANDERIA NON POSSA ESERCITARE AUTONOMAMENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONSEGNA A DOMICILIO ??????. GRAZIE PER LA RISPOSTA E UN SALUTO A TUTTI.
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Ministero: OK a più attività in uno stesso locale
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17864.new#new