Premetto che nel 2002 fu istituito un posteggio su aree pubbliche ex tipologia A nel parco pubblico comunale dove c’è il lago.
Nei mesi successivi fu esperita una gara da cui scaturì un Bando per l’assegnazione dell’area e gestione punto di ristoro; praticamente i partecipanti dovevano presentare un progetto di realizzazione di un fabbricato leggero non murato tipo chiosco, idoneo all’area, contenente anche la previsione di servizi collaterali, pulizia dell’area circostante, eventi, attività per bambini ecc. ecc., e l’offerta di un prezzo di affitto (al rialzo) per il comune .
Fu scelto il vincitore che costruì, a proprie spese, un chiosco in legno con i requisiti igienico- sanitari per la vendita di panini e alimentari; fu rilasciata una licenza di commercio su aree pubbliche (ex tipologia A) con concessione della durata di 10 anni e stipulato una convenzione contenente le regole per la gestione dell’area circostante.
Un’altra precisazione: nella convezione era previsto che il manufatto rimanesse di proprietà del gestore; oggi quest’ultimo, che vuole cessare l’attività, vorrebbe ricavarci qualcosa e quindi metterlo a disposizione per il nuovo gestore.
Mi è venuto il dubbio: mica devo fare il bando ai sensi dell’art. 34 della L.R. 28/2005?
Vorremmo invece rifare invece un bando per la gestione complessiva dell’area e intendere la somministrazione un’attività da svolgersi congiuntamente ai sensi dell’art. 48 della L. R. 28/2005, procedendo alla soppressione del posteggio isolato su area pubblica (ex tipologia A).
Si può fare?
Un ultimo parere: si può scrivere nel bando la possibilità che il vincitore valuti l’acquisto dell’attuale manufatto dal privato XY, ma precisando che non è obbligato a farlo e quindi se vuole può pretendere che l’area sia liberata, e ricostruirne un altro sempre a sue spese. Oppure è illegittima tale previsione e quindi bisogna far smontare il chiosco e rifar fare un progetto per la gestione che contenga anche la realizzazione di un nuovo manufatto?
Grazie per la cortese attenzione, Olimpia
Premetto che nel 2002 fu istituito un posteggio su aree pubbliche ex tipologia A nel parco pubblico comunale dove c’è il lago.
Nei mesi successivi fu esperita una gara da cui scaturì un Bando per l’assegnazione dell’area e gestione punto di ristoro; praticamente i partecipanti dovevano presentare un progetto di realizzazione di un fabbricato leggero non murato tipo chiosco, idoneo all’area, contenente anche la previsione di servizi collaterali, pulizia dell’area circostante, eventi, attività per bambini ecc. ecc., e l’offerta di un prezzo di affitto (al rialzo) per il comune .
Fu scelto il vincitore che costruì, a proprie spese, un chiosco in legno con i requisiti igienico- sanitari per la vendita di panini e alimentari; fu rilasciata una licenza di commercio su aree pubbliche (ex tipologia A) con concessione della durata di 10 anni e stipulato una convenzione contenente le regole per la gestione dell’area circostante.
Un’altra precisazione: nella convezione era previsto che il manufatto rimanesse di proprietà del gestore; oggi quest’ultimo, che vuole cessare l’attività, vorrebbe ricavarci qualcosa e quindi metterlo a disposizione per il nuovo gestore.
Mi è venuto il dubbio: mica devo fare il bando ai sensi dell’art. 34 della L.R. 28/2005?
Vorremmo invece rifare invece un bando per la gestione complessiva dell’area e intendere la somministrazione un’attività da svolgersi congiuntamente ai sensi dell’art. 48 della L. R. 28/2005, procedendo alla soppressione del posteggio isolato su area pubblica (ex tipologia A).
Si può fare?
Un ultimo parere: si può scrivere nel bando la possibilità che il vincitore valuti l’acquisto dell’attuale manufatto dal privato XY, ma precisando che non è obbligato a farlo e quindi se vuole può pretendere che l’area sia liberata, e ricostruirne un altro sempre a sue spese. Oppure è illegittima tale previsione e quindi bisogna far smontare il chiosco e rifar fare un progetto per la gestione che contenga anche la realizzazione di un nuovo manufatto?
Grazie per la cortese attenzione, Olimpia
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Te la faccio breve.
Suggerisco di considerare somministrazione fuori programmazione e far presentare scia se vogliono somministrare al pubblico che fruire del lago.
Il posteggio non esiste più come tale ed alla prima occasione rimuovilo dal piano AAPP.
Ogni altra soluzione ti complica la vita!
Benissimo grazie, ma in riferimento alla possibilità di utilizzare il chiosco del precedente gestore, dovremmo anche noi far fare un valutazione per non far sì che il gestore uscente in un qualche modo speculi sulla cosa?
Oppure è meglio farglielo togliere e pace per lui per quanto ci ha speso per costruirlo, così che chi gestirà l'area verde/lago parte da zero?
Saluti
Olimpia
Benissimo grazie, ma in riferimento alla possibilità di utilizzare il chiosco del precedente gestore, dovremmo anche noi far fare un valutazione per non far sì che il gestore uscente in un qualche modo speculi sulla cosa?
Oppure è meglio farglielo togliere e pace per lui per quanto ci ha speso per costruirlo, così che chi gestirà l'area verde/lago parte da zero?
Saluti
Olimpia
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Se sopprimi il posteggio allora il problema del chiosco diventa di natura privata rispetto al quale non spetta a te valutare posizioni di speculazione o meno. Se ci sono state significa che il proprietario non si è adeguatamente tutelato.
Tu riparti da zero con una eventuale attività su area privata!