I Contenitori-Distributori mobili di carburanti ad uso privato ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera h) della L.R. 28/2005 utilizzati, ad esempio, da una ditta che esercita attività industriale, devono rifornire solo i mezzi della ditta che operano all'interno della struttura (come i muletti), o possono rifornire anche mezzi, sempre della ditta, che possono viaggiare su strada?
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I Contenitori-Distributori mobili di carburanti ad uso privato ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera h) della L.R. 28/2005 utilizzati, ad esempio, da una ditta che esercita attività industriale, devono rifornire solo i mezzi della ditta che operano all'interno della struttura (come i muletti), o possono rifornire anche mezzi, sempre della ditta, che possono viaggiare su strada?
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In assenza di prescrizioni nulla-osta al rifornimento di mezzi anche destinati alla circolazione su strada purchè abbiano i requisiti prescritti dalla normativa regionale
Toscana
L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Capo VII
Distribuzione di carburanti
Art. 50
Definizioni.
1. Al fine dell'applicazione del presente capo si intendono:
a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;
b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali (82);
c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
f) [per servizi all'automobile e all'automobilista, attività quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat] (83);
g) per impianto ad uso privato si intende:
1) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;
2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;
3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione (84);
h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al D.M. 31luglio 1934 del Ministro dell'Interno (85);
h-bis) per aree montane s’intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all’allegato A della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane).
(82) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, L.R. 17 luglio 2009, n. 38. Il testo originario era così formulato: «b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privati e gli impianti per natanti.».
(83) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 2, L.R. 17 luglio 2009, n. 38.
(84) Lettera così sostituita dall'art. 31, comma 1, L.R. 5 giugno 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione.».
(85) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 2, L.R. 5 giugno 2007, n. 34.