Entro lo scorso 31 marzo 2012, gli operatori titolari di concessione su mercati/fiere in Toscana, provvedettero ad inoltrare ai vari Comuni ove detenevano tale concessione le dovute dichiarazioni per il DURC o lo stesso documento di regolarità contributiva.
Tale adempimento, è da ritenersi obbgliatorio anche per il corrente 31 marzo 2013?
Ovvero, se un operatore quest'anno non invia nulla al Comune (ed il Comune nulla ha chiesto all'operatore), è passibile di qualche provvedimento?
Mi sembrerebbe "superfluo" per gli operatori titolari di concessione decennale, dover rimandare i propri dati alle varie amminisrazioni, dato che hanno già provveduto lo scorso anno; e comunque, non potendo essere per legge inviato il DURC, le stesse amministrazioni hanno già tutti i dati dei titolari di concessione per effettuare le dovute verifiche d'ufficio.
Grazie ed a presto!
Michele ;)
Concordo. Diciamo che il comune può organizzarsi secondo logica, ragionevolezza, efficienza ed economicità. Sembrano parole retoriche ma di fronte al soddisfacimento di un obbligo di legge occorre prendere delle decisioni su come agire e i criteri sono sempre questi.
L’obbligo è quello di effettuare una verifica della regolarità contributiva circa gli operatori del commercio su area pubblica.
Il termine per la verifica attualmente è la fine di marzo 2013. Ci sono sul tavolo almeno due proposte di modifica di legge (scaricate dal sito della regione toscana) e una di queste riguarda anche la modifica di detto termine demandandolo al 31/12/2013. E’ probabile che esca sul BURT in questi giorni insieme alle nuove disposizioni sulla scadenza e rinnovo concessioni.
Il comune, nel rispetto anche dell’imparzialità di trattamento, può decidere di usare i dati già in suo possesso e richiedere i dati utili alla verifica DURC solo ai nuovi operatori.
Sul punto, sarebbe utile un atto di indirizzo della giunta che fissa le modalità e quindi evita casi di imparzialità.
Confermo che non è mai possibile richiedere direttamente il DURC all’operatore. Anche se venisse chiesto, comunque non sarebbe un presupposto valido per fare alcunché.
[i]Art. 40-bis, comma 6-bis: Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/2000[/i]
La disposizione di cui all’art. 40-bis, comma 6-bis, in base ai principi di cui sopra può essere interpretata nel senso che è inutile chiedere ciò che si sa già. Gli elementi indispensabili già in possesso del comune non sono richiesti nuovamente. Se poi nasce qualche problema, potrai intervenire con un controllo più accurato.