Data: 2013-03-05 18:50:36

ATTIVITA' COMMERCIALI SVOLTE IN STRUTTURE NON AGIBILI

Volevo chiedere se, è leggitima una delibera di giunta comunale dalla quale si evince che le attività commerciali, artigianali e produttive esercitate nei locali oggetto di domanda di concessione edilizia a sanatoria, presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, e per i quali, non sia stata definita la domanda di condono edilizio e conseguentemente non sia stata rilasciata l'agibilità, è ammessa l'utilizzazione in via provvisoria, rilasciando poi a seguito di predetta delibera una concessione edilizia in sanatoria dova l'attività si svolge senza certificato di agibilità della struttura. Grazie

riferimento id:11167

Data: 2013-03-07 06:19:07

Re:ATTIVITA' COMMERCIALI SVOLTE IN STRUTTURE NON AGIBILI


Volevo chiedere se, è leggitima una delibera di giunta comunale dalla quale si evince che le attività commerciali, artigianali e produttive esercitate nei locali oggetto di domanda di concessione edilizia a sanatoria, presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, e per i quali, non sia stata definita la domanda di condono edilizio e conseguentemente non sia stata rilasciata l'agibilità, è ammessa l'utilizzazione in via provvisoria, rilasciando poi a seguito di predetta delibera una concessione edilizia in sanatoria dova l'attività si svolge senza certificato di agibilità della struttura. Grazie
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L'istanza di condono rende "provvisoriamente legittimi" gli interventi edilizi oggetto di richiesta fino alla definizione dello stesso.
Ciò consente l'utilizzabilità dell'immobile (anche in assenza della certificazione di agibilità) salvo l'adeguamento alle norme di sicurezza e sanitarie minime.
A mio avviso in detta condizione NON OCCORRE l'attivazione della procedura di agibilità, ed anzi la stessa sembra non attivabile fino a quando non è definita la pratica di condono.

In allegato ti riporto una nota di un Comune che, sulla base della tua stessa esigenza, ha inteso attivare una sorta di "agibilità temporanea" nelle more della definizione del condono. Secondo me, anche se vuoi seguire detto esempio, NON DEVI procedere con delibera consiliare o con regolamento (la materia non è disciplinabile dal Comune) ma è sufficiente una nota interpretativa quale quella del dirigente del Comune

Sui rapporti fra condono ed agibilità:
http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/04_09.pdf

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