Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 333, del 21 gennaio 2013
Urbanistica.Definizione di annessi rustici
Gli “annessi rustici”, secondo la definizione di cui alla l.r. Veneto n. 24/1985 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, sono indicati come “il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, l'acquacoltura o altre colture specializzate, diverse dagli allevamenti zootecnici e impianti di acquacoltura. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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