Data: 2013-03-03 12:31:36

ANTITRUST - contro norme su Phone Center e Money Transfer del Comune

ANTITRUST - contro norme su Phone Center e Money Transfer del Comune

BOLLETTINO N. 7 DEL 25 FEBBRAIO 2013 61
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1018 – COMUNE DI AREZZO – DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI PHONE
CENTER
Roma, 8 febbraio 2013
Comune di Arezzo
Sindaco
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 31 gennaio 2013, ha
inteso formulare, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/1990, talune considerazioni in merito alla
disciplina dell’attività di phone center prevista dall’art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana del
Comune di Arezzo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 marzo 2012.
In particolare, l’Autorità intende richiamare l’attenzione sulle disposizioni relative al divieto per le
imprese che svolgono attività di phone center costituite dopo la data di entrata in vigore del
Regolamento, di svolgere contestualmente attività di money transfer.
In via preliminare, si ricorda che l’attività di phone center è soggetta alla disciplina speciale di cui
al Decreto Legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale, oltre a
stabilire il principio generale secondo cui “[l]a fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica, che é di preminente interesse generale, è libera”, prevede che siano ammesse
limitazioni nei soli casi di “difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute
pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da
specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione” (art. 3, commi 2 e
3).
Con particolare riferimento al divieto di svolgere attività di money transfer, l’Autorità ha già
osservato che “[i]l divieto di svolgimento, nei centri di telefonia in sede fissa, di servizi diversi
dalla cessione al pubblico di servizi telefonici e dell’attività commerciale accessoria …
rappresenta una ingiustificata limitazione quantitativa e qualitativa dell’offerta in contrasto con le
esigenze di salvaguardia della concorrenza e, peraltro, con l’art. 3, lett. c), del d.l. n. 223/2006
che, in una prospettiva di liberalizzazione degli accessi al mercato, esclude l’applicazione di 62 BOLLETTINO N. 7 DEL 25 FEBBRAIO 2013
limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare”1.
Detto divieto, pertanto, è suscettibile di restringere l’accesso e l’esercizio dell’attività di money
transfer alle imprese che svolgono attività di phone center, senza che ciò sia giustificato da
specifiche esigenze di interesse pubblico.
In conclusione, l’Autorità, nel richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sull'esigenza di
evitare che i propri provvedimenti introducano restrizioni della concorrenza non strettamente
giustificate da motivi imperativi di interesse generale, auspica che le osservazioni formulate
possano costituire la base per un riesame in tal senso delle disposizioni del Regolamento in
oggetto.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

1 Provvedimento del 24 gennaio 2008 nel caso AS443, Legge regionale Veneto sulla regolamentazione dell’attività dei
centri di telefonia.

http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/6367-bollettino-72013.html

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