Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 313, del 21 gennaio 2013
Ambiente in genere. Legittimità ordinanza rimozione per struttura balneare con utilizzazione temporanea non rimossa
L’ordinanza di demolizione è legittima nel caso cui la concessione rilasciata autorizzava la realizzazione di una struttura balneare con una “utilizzazione temporanea” limitata al periodo estivo e non si provveduto alla rimozione annuale, e pertanto si è creata una struttura con una utilizzazione non più temporanea, ma permanente, dunque abusiva. Infatti, il concetto di “utilizzazione” diversa non presuppone, che vengano realizzate opere edilizie in sé difformi dal titolo abilitativo. E’ invece sufficiente, infatti, che venga posta in essere una attività, anche omissiva dell’adempimento di un dovere di controazione, che per sua propria conseguenza determini un mutamento di fatto nella utilizzazione assentita per un tempo limitato. Per il tempo che non è assentito dal titolo, infatti, l’opera diviene, grazie a questa omissione di rimozione, in tutto e per tutto da equiparare ad un manufatto sine titulo e come va tale va in punto di sanzioni considerata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/ambiente-in-genere/68-consiglio-di-stato68/8963-ambiente-in-genere-legittimita-ordinanza-rimozione-per-struttura-balneare-con-utilizzazione-temporanea-non-rimossa.html