con riferimento all'art.17 commi 1 e 2 della l.R.28/2005 sono a chiedere il seguente chiarimento:
-se una media struttura intende sostituire il settore merceologico e passare da un settore alimentare ad uno non alimentare oppure aggiungere un settore, ma a parità di superifice totale di vendita deve fare una SCIA ai sensi dell'art.17 comma 2 e dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia altrimenti deve presentare istanza di autorizzazione. Cosa significa questo inciso? La normativa quale, vigente ora?
trattandosi di struttura esistente nel momento in cui fa questa modifica si deve adeguare alla normativa attuale? mi spiego meglio se trattasi di una struttura autorizzata prima della 114/1998 quindi senza gli standard ecc a quale normativa è soggetta?
o significa semplicemente:
1) che quando la modifica qualitativa o quantitativa non comporta o comporta una modifica della superficie totale in riduzione si applica la scia (ed è scontato che rispetti la normativa quella però di quando è stata rilasciata l'autorizzaizone originaria),
2) che quanto la modifica comporta l'aumento della superifcie totale è soggetta ad autorizzazione e quindi deve avere l'aumento degli standard ecc (se così fosse avrebbe una logica anche se l'inciso del comma 2 è ridondante rispetto al comma 1 che parla già di aumento di superificie).
Spero di essermi spiegata, visto l'argomento ingarbugliato.
grazie
con riferimento all'art.17 commi 1 e 2 della l.R.28/2005 sono a chiedere il seguente chiarimento:
-se una media struttura intende sostituire il settore merceologico e passare da un settore alimentare ad uno non alimentare oppure aggiungere un settore, ma a parità di superifice totale di vendita deve fare una SCIA ai sensi dell'art.17 comma 2 e dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia altrimenti deve presentare istanza di autorizzazione. Cosa significa questo inciso? La normativa quale, vigente ora?
trattandosi di struttura esistente nel momento in cui fa questa modifica si deve adeguare alla normativa attuale? mi spiego meglio se trattasi di una struttura autorizzata prima della 114/1998 quindi senza gli standard ecc a quale normativa è soggetta?
o significa semplicemente:
1) che quando la modifica qualitativa o quantitativa non comporta o comporta una modifica della superficie totale in riduzione si applica la scia (ed è scontato che rispetti la normativa quella però di quando è stata rilasciata l'autorizzaizone originaria),
2) che quanto la modifica comporta l'aumento della superifcie totale è soggetta ad autorizzazione e quindi deve avere l'aumento degli standard ecc (se così fosse avrebbe una logica anche se l'inciso del comma 2 è ridondante rispetto al comma 1 che parla già di aumento di superificie).
Spero di essermi spiegata, visto l'argomento ingarbugliato.
grazie
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Direi molto sinteticamente che nel caso da te descritto:
1) si applica la scia
2) non vi è adeguamento alla normativa sopravvenuta
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Toscana
L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 17
Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita (16).
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché l'esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.
3. Il comune stabilisce le procedure e il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
4. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile.
5. Il comune, nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 58 e 59 della L.R. n. 1/2005, in relazione con quanto previsto dal regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della stessa L.R. n. 1/2005, individua le modalità e i criteri per il conseguimento della destinazione d'uso funzionale di commercio per la media distribuzione, da attribuirsi alle superfici già con destinazione d'uso commerciale e con i limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e).