Data: 2013-02-26 07:57:05

cessazione gestione impianto distribuzione carburanti

Ricevo una segnalazione di cessazione dell'attività di gestione di un distributore carburante - più precisamente nella segnalazione si indica la cessazione del COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE A MEZZO DI DISTRIBUTORE.
A quali enti dovrei trasmettere (almeno per conoscenza) tale Scia?

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Data: 2013-02-26 08:49:01

Re:cessazione gestione impianto distribuzione carburanti

L'adempimento del gestore è solo una formalità commerciale ai fini della cessazione dell'attività, in quanto titolare di esercizio commerciale con tabella speciale (carburanti). Il Comune dovrà eventualmente "autorizzare" la sospensione volontaria dell'attività previa comunicazione della ditta proprietaria dell'impianto (art. 95 L.R. 6/2010) a seguito di risoluzione del contratto di comodato d'uso con il gestore. Copia di autorizzazione alla sospensione dell'attività va comunicata all'Ufficio Tecnico di Finanza.

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Data: 2013-02-26 13:19:23

Re:cessazione gestione impianto distribuzione carburanti

La manderei anche ai VVF per la questione CPI.

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Data: 2013-02-27 08:33:17

Re:cessazione gestione impianto distribuzione carburanti

Ai vigili del fuoco va comunicata la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto (archiviazione CPI), il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione (volturazione CPI) o la modifica dell'impianto (aggiornamento CPI). La sospensione temporanea per crisi gestionale non influisce sulla durata del CPI.  Aggiungo che, in caso di cessazione definitiva dell'esercizio, deve essere attivata la procedura di rimozione dell'impianto in collaborazione con l' ARPA.

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Data: 2013-02-27 09:21:08

Re:cessazione gestione impianto distribuzione carburanti

Lettera Circolare n. P1113/4101 del 31 luglio 1998
[i]Titolare dell'attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa. Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.[/i]
Pervengono a questo ufficio quesiti in merito ai casi in cui il titolare dell'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincide con il gestore della stessa, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti. Al riguardo, per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. n. 37 del 1998 e dal successivo decreto ministeriale 4 maggio 1998, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Il titolare dell'attività, che normalmente coincide con il titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista dalle specifiche normative per l'esercizio dell'attività medesima, è il soggetto tenuto a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco il certificato di prevenzione incendi, nelle forme stabilite dai citati provvedimenti.
Nel caso indicato in premessa, [u]alcuni obblighi gestionali di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998 possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore: in tale circostanza il titolare dell'attività dovrà specificare nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4 maggio 1998, quali obblighi, tra quelli previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi[/u].
Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione costituiscono, tra le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982, quelle ove ricorre più diffusamente la circostanza oggetto della presente disposizione.


Quindi a mio avviso va inviata, non in relazione alla durata del certificato, ma per quanto sopra.

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