Una situazione complessa di cui cerco di dare una descrizione semplice.
E' necessaria una cronistoria:
In una MSV a gennaio del 2004 si effettua un sub-ingresso nella titolarità, viene presentata una Comunicazione (con modulistica approvata ai sensi D.Lgs. 114/98 art.10 c.5) in cui viene anche autocertificato il possesso dei requisiti morali, che non sussistono cause di divieto (antimafia) e di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio I REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA, I REGOLAMENTI DI POLIZIA ANNONARIA E IGIENICO SANITARIA, I REGOLAMENTI EDILIZI E LE NORME URBANISTICHE E QUELLE RELATIVE ALLA DESTINAZIONE D'USO.
Dall'Ufficio Commercio viene inviato un invito al neo titolare di presentare (perchè non risultanti agli atti della MSV): copia del certificato di agibilità, copia del certificato prevenzione incendi, copia del certificato di destinazione d'uso.
Il titolare presenta il rinnovo e voltura del Certificato di Prevenzione Incendi, ma non il certificato d'agibilità, che viene sollecitato.
Nel frattempo il responsabile dell'Ufficio Commercio viene cambiato e la pratica finisce nel dimenticatoio.
A giugno 2007 il locatario dell'edificio preenta RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' (!), ma la pratica edilizia dell'edificio, nel frattempo era stata acquisita dalla Procura della Repubblica con sequestro (per questioni legate alla proprietà) e dall'Ufficio Tecnico nessuno ha degnato di risposta la nota del locatario.
Si arriva ad ottobre 2011, quando arriva al Comune denuncia per la verifica del regolare Rilascio dell'Autorizzazione Commerciale della MSV e nel frattempo dalla Procura viene restitutito il fascicolo dell'edificio, per cui l'Ufficio Tecnico ha tutte le carte in mano.
Viene aperto un procedimento da parte dell'Ufficio Commercio inerente la VERIFICA REGOLARE RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE e nel contempo viene richiesto riscontro sulla certificazione di agibilità della MSV all'Ufficio tecnico Comunale, da cui arriva una risposta negativa e, dopo un sopralluogo effettuato da cui risultava una difformità rispetto alla concessione rilasciata, Ordinanza di DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO del Dicembre 2011.
L'Ufficio Tecnico apre anche un avvio di procedimento teso al diniego del rilascio del certificato di agibilità di cui all'istanza del giugno 2007, al che il procedimento dell'Ufficio Commercio viene chiuso, per lasciare in piedi quello dell'Ufficio Tecnico.
Il locatore presenta delle deduzioni e l'Ufficio Tecnico le recepisce, chiudendo il procedimento, con l'accordo che venga riproposta nuova pratica per la CERTIFICAZIONE DELL'AGIBILITA'.
Siamo giunti al dicembre 2012, quando il locatario dell'edificio presenta pratica DUAAP per l'agibilità dei locali della MSV.
L'Ufficio Tecnico esamina la pratica e comunica, tramite il SUAP, che alla pratica di AGIBILITA' mancano i moduli relativi agli aspetti acusitici (A10, A25), quelli relativi a parcheggi e viabilità (A15), nonchè quello relativo alla conformità urbanistica/commerciale (A17).
Si è quindi in attesa di questa documentazione integrativa.
Dopo tutto questa lunga cronistoria, per cui mi scuso, si chiede:
1) Se non vengono presentati i moduli richiesti dall'U.T non può essere riconosciuta l'agibilità ?
2) Se anche venissero presentati e non fossero idonei per la MSV (leggasi parcheggi), non può essere riconosciuta l'agibilità ?
3) In ultimo, se non viene riconosciuta l'Agibilità, quali provvedimenti dovranno essere presi dal punto di vista commerciale ?
4) Se non è riconoscibile l'Agibilità ci deve essere un provvedimento dell'U.T. di sgombero dei locali ?
5) Quali altri provvedimenti dovrebbero essere presi ?
Grazie.
Andiamo con ordine.
Anzitutto osservo che a suo tempo la richiesta di "copia del certificato di agibilità, copia del certificato prevenzione incendi, copia del certificato di destinazione d'uso" non era affatto legittima, dato che sono verifiche che l'ufficio commercio avrebbe dovuto disporre autonomamente presso chi di competenza. L'interessato aveva reso l'autocertificazione! Il massimo che l'ufficio avrebbe potuto chiedere sono gli estremi per il reperimento d'ufficio degli atti.
In secondo luogo osservo che, se nel 2007 la richiesta di agibilità non ha avuto alcun riscontro, sulla stessa si è formato il silenzio assenso. Il fatto che il fascicolo fosse stato acquisito dall'autorità giudiziaria non ha infatti alcuna rilevanza rispetto ai tempi del silenzio assenso.
Quindi il problema nasce con l'ordinanza del dicembre 2011, ma pare che anch'esso sia stato risolto.
Ad ogni modo, alla pratica di non devono essere allegati i moduli relativi agli aspetti acusitici (A10, A25), quelli relativi a parcheggi e viabilità (A15), nonchè quello relativo alla conformità urbanistica/commerciale (A17), in quanto si tratta di aspetti legati al titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e non all'agibilità.
L'interessato, semmai, avrebbe dovuto presentare una DUAAP con tali allegati, per conseguire a posteriori i requisiti mancanti. Ho anche seri dubbi sulla legittimità di richiedere oggi i modelli A15 e A17, dato che l'autorizzazione commerciale è già in possesso dell'interessato. Oltretutto nel quesito si afferma che nel 2004 è avvenuto il subingresso, ma l'autorizzazione originaria a quando risale? Se risale a prima dell'approvazione della DGR 55/108 del 29/12/2000, ovvero a prima dell'introduzione della disciplina speciale dei parcheggi per le attività commerciali, non sarebbe tenuta a rispettare i requisiti attuali, bensì quelli vigenti all'epoca del rilascio dell'autorizzazione commerciale.
In definitiva:
1) Posto che ritengo che i modelli richiesti non siano attinenti con l'agibilità (e che quindi la loro mancanza non possa inficiarne la validità), sottolineo che l'agibilità non deve essere "riconosciuta", in quanto è stata autocertificata ed è già efficace, salvo che l'UT non intervenga espressamente per privarla di efficacia.
2) Se i parcheggi non fossero sufficienti, questo avrebbe un riflesso sull'autorizzazione commerciale (che attiene all'attività) ma non sull'agibilità (che attiene ai locali indipendentemente dall'attività in essi esercitata). Ad ogni modo, dovrebbe sussistere un forte interesse pubblico perché il Comune intervenga dopo molti anni a riverificare i presupposti che furono alla base del rilascio dell'autorizzazione commerciale; in ogni caso, non si possono applicare gli standard di parcheggio che sono stati introdotti dopo l'acquisizione del titolo autorizzatorio.
3) Se il locale non fosse agibile, l'attività dovrebbe essere chiusa.
4) Il provvedimento di sgombero non è automatico con la mancanza di agibilità formale, e trova fondamento solo ove l'utilizzo del locale comporti rischi concreti ed immediati dal punto di vista igienico sanitario o di sicurezza.
5) Dipende dalle conclusioni a cui dovesse giungere l'ufficio tecnico
Grazie Massimo, come sempre disponibilissimo, rapido e preciso.
A presto ;)