Accesso ai documenti: sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni
A norma dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1991, “deve…essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; nel caso di “documenti contenenti dati sensibili e giudiziari”, poi, la medesima norma precisa che l’accesso è consentito solo “nei limiti in cui sia strettamente indispensabile” (in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi, operato già a livello legislativo). Il tenore letterale e la ratio della disposizione legislativa in questione impongono un’attenta valutazione – da effettuare caso per caso – circa la stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa. In tale ottica solo una lettura rigorosa – che escluda la prevalenza acritica di esigenze difensive genericamente enunciate, ma riconosca tali esigenze come prevalenti, ove realmente funzionali al diritto di difesa – appare idonea a sottrarre la medesima norma a dubbi di costituzionalità, per irragionevole sacrificio di interessi protetti di rilevanza costituzionale e comunitaria (cfr. al riguardo, per il principio, Cons. St., Ad. Plen. 4 febbraio 1997, n. 5; Cons. St., sez. VI, 24 marzo 1998, n. 498, 26 gennaio 1999, n. 59, 20 aprile 2006, n. 2223; 27 ottobre 2006, n. 6440, 13 dicembre 2006, n. 7389; Cons. St., sez. V, 21 ottobre 1998, n. 1529). L’accesso ai documenti amministrativi, d’altra parte, costituisce “principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”, pur richiedendosi per l’accesso un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, con inammissibilità delle istanze di accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l’istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b, e 24, comma 3 L. n. 241/90 cit.).
(Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 22.2.2013, n. 1095)
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