Salve a tutto lo Staff,
La mia attività e quella di ' NCC regolarmente iscritto all'artigianato come ditta individuale mentre mia moglie e' amministratore unico di una agenzia principale di assicurazioni (Srl).
Mi chiedevo se c'e' un modo di poter conferire la mia autorizzazione nella Srl entrando nella stessa con una quota del 25% ovviamente ampliando l'oggetto sociale della stessa.
In pratica conferirei auto e autorizzazione continuando a svolgere l'attività' di ncc nella srl.
Grazie anticipatamente per una vs gradita risposta.
Salve a tutto lo Staff,
La mia attività e quella di ' NCC regolarmente iscritto all'artigianato come ditta individuale mentre mia moglie e' amministratore unico di una agenzia principale di assicurazioni (Srl).
Mi chiedevo se c'e' un modo di poter conferire la mia autorizzazione nella Srl entrando nella stessa con una quota del 25% ovviamente ampliando l'oggetto sociale della stessa.
In pratica conferirei auto e autorizzazione continuando a svolgere l'attività' di ncc nella srl.
Grazie anticipatamente per una vs gradita risposta.
[/quote]
Salve,
l'orientamento più diffuso (che personalmente non condivido) è nel senso che le autorizzazioni di taxi e NCC sono intestabili esclusivamente a persone fisiche, ditte individuali e società di persone e NON a società di capitali (solo per NCC di autobus è ammessa questa soluzione).
Secondo questa impostazione, dunque, NON è possibile l'operazione che ha descritto.
[color=red]Alle persone giuridiche non è consentito conseguire autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
L’art. 8, comma 1, della L. n. 21/1992, infatti, disponendo che «La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata», prende evidentemente in considerazione solo i “singoli” escludendo le società di capitali.
Poiché, quindi, una società di capitali non può svolgere il detto servizio di noleggio con conducente, si deve ritenere che alla stessa non sia comunque consentito conseguire l’immatricolazione di un’autovettura per il medesimo servizio, essendo irrilevante, a tal proposito la circostanza che l’autorizzazione sia stata o meno rilasciata dal Comune competente.
Ne consegue che va considerato legittimo il provvedimento di diniego di immatricolazione ad uso di terzi per noleggio con conducente dell’autovettura di una società di capitali, e ciò a prescindere dai contenuti dell’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione previsti dall’art. 75 del D.Lgs. n. 285/1992.
(Consiglio di Stato - Sezione sesta - Decisione 11 gennaio - 14 aprile 2008, n. 1583).[/color]
In questo senso segnalo alcuni post dove abbiamo affrontato questo argomento:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9965.msg19253#msg19253
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7865.msg15644#msg15644
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2449.msg5591#msg5591
Vedi anche: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2449.0
http://www.omniavis.com/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=18904&view=flat&catid=232
https://nccitaliani.files.wordpress.com/2012/06/palau-bando-2-ncc-2012.pdf
Grazie per la vs gentile risposta. Mi son dimenticato comunque di precisare che entrando io nella srl con una quota societaria del 25 % l'autorizzazione rimarrebbe , se consentito, comunque intestata al sottoscritto e che sono già' trascorsi 5 anni dall'assegnazione.
In poche parole, esiste attualmente un modo per svolgere la stessa attività all'interno della srl?
La presente nasce dall'esigenza purtroppo, di ottimizzare i costi di entrambe le aziende.
Grazie ancora
Bruno
Grazie per la vs gentile risposta. Mi son dimenticato comunque di precisare che entrando io nella srl con una quota societaria del 25 % l'autorizzazione rimarrebbe , se consentito, comunque intestata al sottoscritto e che sono già' trascorsi 5 anni dall'assegnazione.
In poche parole, esiste attualmente un modo per svolgere la stessa attività all'interno della srl?
La presente nasce dall'esigenza purtroppo, di ottimizzare i costi di entrambe le aziende.
Grazie ancora
Bruno
[/quote]
Le confermo purtroppo che per l'orientamento descritto NON è possibile trasferire la licenza ad una SRL anche se lei vi entra con una quota (a prescindere che sia del 25% op di altra percentuale).
Qualora invece intenda comunque procedere sappia che qualche Comune procede regolarmente ad intestare la licenza ad una SRL in persona del socio che conferisce la licenza. Prenda contatto con il Comune e verifichi questa possibilità.
Nel ringraziarla per la sua , chiarissima delucidazione in merito al mio quesito, Le chiederei, se può' indicarmi sempre che ne sia a conoscenza, e se rientra nelle informazioni che il vs servizio fornisce a gli utenti registrati, di volermi fornire gentilmente quale comune della Regione Toscana applica tale possibilità al fine di avvalorare e documentare con un atto concreto da presentare al comune a cui effettuerò la richiesta.
Grazie ancora per la vostra squisita gentilezza
Cordialmente
Bruno
Simone, dal momento che ho un caso analogo da trattare, non ritieni che il vincolo sopra descritto possa ritenersi superato dai numerosi interventi normativi in materia di liberalizzazioni e semplificazioni? In particolare l'articolo 34, comma 3 del D.L. 201/2011, conv. dalla L.214/2011 prevede che sono abrogate, tra le altre, le limitazioni dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore. Io ho avuto alcune richieste di assegnazione licenze NCC a seguito di regolare bando pubblico da due Srl e penso di procedere a rilasciare il titolo abilitativo senza particolari problemi.
Grazie
Sarebbe bellissimo se fosse applicato a tutti i settori, sta di fatto che il comm 8) dell'art. 34 recita:
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Che dire......
Simone, dal momento che ho un caso analogo da trattare, non ritieni che il vincolo sopra descritto possa ritenersi superato dai numerosi interventi normativi in materia di liberalizzazioni e semplificazioni? In particolare l'articolo 34, comma 3 del D.L. 201/2011, conv. dalla L.214/2011 prevede che sono abrogate, tra le altre, le limitazioni dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore. Io ho avuto alcune richieste di assegnazione licenze NCC a seguito di regolare bando pubblico da due Srl e penso di procedere a rilasciare il titolo abilitativo senza particolari problemi.
Grazie
[/quote]
Secondo me la norma ci sarebbe ....
D.L. 24-1-2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.
TITOLO I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Art. 1 Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
In vigore dal 25 marzo 2012
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: (3)
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 (6) uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. (4) (7)
4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. (4)
4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». (5)
4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». (5)
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. (4)
(3) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
(5) Comma inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
(6) Per la proroga del presente termine, limitatamente alle professioni turistiche, vedi l'art. 1, comma 393, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(7) Vedi, anche, l'art. 12, commi 3 e 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
Nel ringraziarla per la sua , chiarissima delucidazione in merito al mio quesito, Le chiederei, se può' indicarmi sempre che ne sia a conoscenza, e se rientra nelle informazioni che il vs servizio fornisce a gli utenti registrati, di volermi fornire gentilmente quale comune della Regione Toscana applica tale possibilità al fine di avvalorare e documentare con un atto concreto da presentare al comune a cui effettuerò la richiesta.
Grazie ancora per la vostra squisita gentilezza
Cordialmente
Bruno
[/quote]
Ho avuto occasione di rispondere a vari quesiti dove mi veniva confermata l'apertura alle società di capitali ma NON RICORDO adesso il nome dei Comuni.
Ho trovato in rete:
L’autorizzazione può essere rilasciata anche da una società sia di persone che di capitali.
http://www.comune.verona.it/media//Redazione%20web/ente_comune/regolamenti/regolamento_noleggio_con_conducente.pdf
Inoltre:
http://www.comune.rozzano.mi.it/attachments/1039_Noleggio%20con%20conducente%20-%20Autobus.pdf
http://www.comune.bondone.tn.it/files/delibere/2011/Domanda%20concorso%20allegata%20bando%20ncc.pdf
http://www.marsalaoggi.it/wp-content/uploads/2012/12/NUOVO-BANDO-NOLEGGIO-2012.pdf
Fornisco invece ulteriori approfondimenti sugli aspetti critici della questione:
http://www.federnoleggio.it/news/2010/consultazioni_dl40.pdf
http://books.google.it/books?id=GqYRU0tMijMC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=ncc+%22societ%C3%A0+di+capitali%22&source=bl&ots=HCcdjUXXcH&sig=vO1-pO39pS7q-nUQZhASkmVl2Mc&hl=it&sa=X&ei=TlsuUa_IDqPh4QT8kYGoDg&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=ncc%20%22societ%C3%A0%20di%20capitali%22&f=false
Sembrerebbe anche che qui al comma 5) che tale articolo non si applica al trasporto pubblico non di linea...
riferimento id:10963
Sembrerebbe anche che qui al comma 5) che tale articolo non si applica al trasporto pubblico non di linea...
[/quote]
Il ragionamento è complesso ma in sintesi:
Tale eccezione non trova applicazione relativamente ai principi di diretta attuazione della disciplina comunitaria (in parte qua la normativa nazionale andrebbe disapplicata).
Ovviamente è una tesi difficile da portare avanti .... ecco perchè segnalo comunque che l'attuale orientamento giurisprudenziale (anche se anteriore al 2012) è negativo (speriamo per poco!)
Scusate se insisto, il vostro ragionamento è correttissimo ma mi riferivo nello specifico al caso di una impresa artigiana S.r.l. pluripersonale. Il mio ragionamento è: se dal 2001 hanno diritto al riconoscimento della qualifica di inpresa artigiana ed all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane anche le S.r.l plurieprsonali o con socio unico, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza il lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e il regolamento comunale ammette, tra le figure giuridiche di gestione, le imprese artigiane anche associate ( nelle forme previste dalla legge) il requisito principale legato alla natura giuridica dell'impresa ( che resta artigianale) è comunque rispettato. Di conseguenza, anche sulla base della normativa e dei contributi citati, non ritengo vi siano profili di illegittimità nell'assegnazione di licenze NCC ad una Srl con unico socio o pluripersonale iscritta all'albo delle imprese artigiane.
riferimento id:10963Non so cosa ne pensa il dr. Chiarelli ma l'osservazione di Alessandro Pusceddu mi sembra corretta, se la S.r.l. Puo' iscriversi come impresa artigiana non vedo motivi ostativi al conferimento dell'autorizzazione ncc.
Forse non sarà la soluzione adatta ala mia esigenza in quanto nel mio caso l'attività prevalente rimarrebbe l'attività di assicurazione e mi pare di aver letto che tale attività non rientra tra quelle di una srl artigiana.
Saluti
Bruno
Art. 7.
Figure giuridiche
1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita',
possono:
a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa
artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
E' possibile avere una breve valutazione del post del sig. Pusceddu e mio?
Grazie
Bruno
E' possibile avere una breve valutazione del post del sig. Pusceddu e mio?
Grazie
Bruno
[/quote]
Ciao,
io mi sono già espresso (DA ANNI!!!) sul tema.
Non ho dubbi che le disposizioni nazionali che limitino la titolarità degli NCC a specifiche tipologie di imprese vadano disapplicate in quanto contrastanti con la normativa comunitaria.
Purtroppo il tema è delicato ed è difficile ancorare una difesa su un principio così generale ed astratto, soprattutto di fronte ad una presa di posizione del Consiglio di Stato.
So che MOLTI COMUNI intestano le licenze anche a società di capitali (ma spesso, l'ho verificato, più per ignoranza della norma che per scelta metodologica).
Mi scuso se riprendo lo stesso identico quesito Dr. chiarelli ma, il quesito da me formulato precedentemente, sarebbe fattibile se anziché di una Srl fosse una Snc o una SAS?
Grazie
Bruno
Mi scuso se riprendo lo stesso identico quesito Dr. chiarelli ma, il quesito da me formulato precedentemente, sarebbe fattibile se anziché di una Srl fosse una Snc o una SAS?
Grazie
Bruno
[/quote]
Il passaggio ad una SNC o SAS (società di persone) è ritenuto fattibile ovviamente alle condizioni previste dalla legge 21/1992
[color=red]La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.[/color]
Quindi, salvi i casi B o c devono essere passati almeno 5 anni dall'assegnazione.
Altrimenti, prima dei 5 anni, si può conferire solo ad una cooperativa.
Assolutamente si, i cinque anni sono passati, io sarei uno dei soci della Snc o uno dei soci accomandanti se decidessi con mia moglie di fare una SAS di cui lei sarebbe la ocia accomandataria in quanto la sua attivita(ag. Di assicurazioni) sarebbe prevalente rispetto all'attività di ncc.