MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 dicembre 2012
Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. (13A01488)
(GU n.45 del 22-2-2013)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE
Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83 recante "Misure
urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l'art. 58, che
prevede l'istituzione di un fondo presso AGEA, alimentato da risorse
pubbliche e private, mediante erogazioni liberali e donazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre
2007 e successive modifiche;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n.
460, relativo alle erogazioni liberali;
Visto l'art. 14 del decreto- legge del 14 marzo 2005, n. 35
convertito con modificazioni dalla legge 12 maggio 2005, n. 80, avuto
riguardo alle erogazioni liberali in denaro o in natura;
Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Vista la legge del 25 giugno 2003 n. 155 recante "disciplina della
distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta'
sociale";
Considerato che in Italia una significativa percentuale di persone
vivono in condizioni di poverta' e non riescono ad avere accesso beni
e servizi essenziali;
Considerato che e' un dovere etico e morale delle istituzioni
quello di incoraggiare, facilitare e sostenere la riduzione degli
sprechi e il recupero delle derrate alimentari;
Ravvisata l'urgenza di sostenere i piu' deboli e-bisognosi,
contrastare la poverta' ed il disagio sociale, anche attraverso il
recupero e la distribuzione di derrate alimentari;
Considerato che sul territorio nazionale operano da tempo
Organizzazioni caritatevoli che distribuiscono ai soggetti-bisognosi
derrate alimentari recuperate, donate dagli operatori della filiera
agroalimentare e provenienti da programmi comunitari, contribuendo in
maniera significativa al sostentamento delle persone indigenti;
Considerato che grazie al coinvolgimento e alla sensibilizzazione
degli operatori della filiera agroalimentare, si ritiene possibile
incrementare la disponibilita' di derrate alimentari da distribuire
agli indigenti attraverso le Organizzazioni caritatevoli;
Ritenuto necessario rafforzare le azioni e gli interventi volti
alla donazione, al recupero e alla distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti;
Considerata la necessita' di definire modalita' e strumenti per la
corretta e tempestiva applicazione dell'art. 58, comma 2, del decreto
legge del 22 giugno 2012, n. 83, che prevede che con Decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
venga adottato annualmente un programma per la distribuzione delle
derrate alimentari alle persone indigenti;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Fondo: il "Fondo per la distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti", di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 134;
2. Derrate alimentari: le derrate alimentari destinate agli
indigenti per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli;
3. Erogazioni liberali: le donazioni ovvero le liberalita',
comunque denominate, in denaro e in natura, incluse quelle aventi ad
oggetto derrate alimentari ed erogazioni gratuite di servizi;
4. Organizzazioni caritatevoli: soggetti (singoli, enti
caritatevoli o raggruppamenti di Enti caritatevoli) riconosciuti e
iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA, per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del
Consiglio del 22 ottobre 2007;
5. Operatori della filiera agroalimentare: i soggetti economici
che operano nella produzione, trasformazione, distribuzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari;
6. Donatore: chiunque effettui donazioni, legati, erogazioni
liberali;
7. Tavolo: il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'art.
7 del presente decreto;
8. Sistema informativo: il sistema informativo di cui all'art. 8
del presente decreto.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto ha lo scopo di potenziare il sistema di
aiuti alimentari a favore delle persone indigenti in Italia,
incrementando i volumi e le tipologie di derrate alimentari gia' oggi
rese disponibili per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli,
senza interferire nei rapporti diretti, esistenti e futuri, tra i
donatori e tutte le Organizzazioni caritatevoli relativamente al
recupero ed alla distribuzione delle derrate alimentari agli
indigenti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1:
a) vengono definite le modalita' per la gestione del "Fondo per
la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", di
cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
b) vengono individuati indirizzi e strumenti per favorire ed
incrementare il recupero delle derrate alimentari e la successiva
distribuzione agli indigenti, di cui al comma 3, dell'art. 58, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
c) viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali un Tavolo permanente di coordinamento tra
Istituzioni, Organizzazioni caritatevoli e operatori della filiera
agroalimentare;
d) viene istituito un sistema informativo a supporto delle
finalita' del presente decreto;
e) viene istituito un sistema di riconoscimento per i soggetti
donatori.
Art. 3
Gestione del Fondo ed erogazioni liberali in denaro
1. Il Fondo puo' essere alimentato da risorse finanziarie
pubbliche, nazionali e comunitarie, ovvero da erogazioni liberali di
denaro da parte di soggetti privati.
2. Le risorse finanziarie del Fondo vengono gestite da AGEA,
attraverso propri provvedimenti e nei limiti della disponibilita' del
Fondo stesso, sulla base di atti di indirizzo emanati dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali dopo aver sentito il
parere del Tavolo, con le seguenti priorita':
a) acquisto di derrate alimentari, al fine di incrementare le
quantita' di prodotti da distribuire agli indigenti e con l'obiettivo
di equilibrarne l'apporto nutrizionale, secondo le modalita' previste
dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83;
b) copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e
trasformazione delle derrate alimentari, di cui al comma a) e di cui
all'art. 4 del presente decreto;
c) rimborso dei costi dei servizi logistici prestati dalle
Organizzazioni Caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e
la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate
alimentari;
d) copertura dei costi per la realizzazione di attivita' di
comunicazione e sensibilizzazione sulle iniziative a favore degli
indigenti, oggetto del presente decreto.
Art. 4
Erogazioni liberali di derrate alimentari
1. Gli operatori della filiera agroalimentare, per le finalita' del
presente decreto, possono destinare derrate alimentari, a titolo di
erogazioni liberali, per la distribuzione agli indigenti; tali
derrate, unitamente a quelle eventualmente acquistate con il Fondo di
cui all'art. 2, sono destinate agli indigenti per il tramite delle
Organizzazioni caritatevoli.
2. Le derrate alimentari destinate agli indigenti devono essere
rispondenti alle norme igienico sanitarie ed ai requisiti di
conservabilita' vigenti. I soggetti donatori garantiscono in proprio
e in maniera diretta il rispetto di tali norme e requisiti,
relativamente alle derrate alimentari oggetto di donazione.
3. Le derrate alimentari donate dagli operatori della filiera
agroalimentare sono messe direttamente a disposizione delle
Organizzazioni caritatevoli, secondo criteri e modalita' stabilite da
AGEA, anche tenendo in considerazione le necessita' delle
Organizzazioni caritatevoli, sulla base di atti di indirizzo emanati
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
acquisito il parere del Tavolo.
4. Tutte le erogazioni liberali di cui al presente Decreto sono
tracciate nel sistema informativo di cui all'art. 8.
Art. 5
Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi
1. Chiunque puo' donare beni strumentali e servizi, funzionali alle
esigenze del programma di distribuzione delle derrate alimentari agli
indigenti ed alle finalita' del presente Decreto, fatte salve le
disposizioni dell'art. 774 C.C. e seguenti.
2. I beni ed i servizi di cui al precedente comma sono messi a
disposizione delle Organizzazioni caritatevoli dai donatori, secondo
criteri e modalita' stabilite da AGEA, sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
dopo aver sentito il Tavolo.
3. Le Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi sono
finalizzate, in via non esclusiva, a:
a) confezionamento e/o conservazione di derrate alimentari;
b) trasporto delle derrate alimentari;
c) trasformazione di materie prime per la produzione di derrate
alimentari;
d) preparazione di pasti pronti destinati agli indigenti;
e) promozione e divulgazione delle azioni realizzate in favore
degli indigenti, di cui al presente decreto.
Art. 6
Programma annuale di distribuzione
1. Il Programma annuale di distribuzione, previsto dall'art. 58,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' predisposto da
AGEA, tenendo conto delle disponibilita' del Fondo, delle derrate
alimentari e dei beni strumentali e servizi di cui agli articoli 3, 4
e 5 del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo aver
sentito il Tavolo ed in considerazione delle necessita' espresse
dalle Organizzazioni caritatevoli.
2. Il Programma annuale di distribuzione e' adottato con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione.
Art. 7
Tavolo permanente di coordinamento
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, un Tavolo permanente di coordinamento, il cui obiettivo e'
quello di promuovere iniziative volte ad incentivare attivita'
coerenti con le finalita' del presente decreto.
2. L'obiettivo del Tavolo e' perseguito attraverso:
a) a formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del
Fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e
servizi, nonche' agli specifici strumenti previsti dal presente
decreto;
b) la formulazione di proposte, per lo sviluppo di iniziative di
informazione e sensibilizzazione alla donazione, al recupero di
eccedenze alimentari e per la promozione e conoscenza degli
strumenti, anche di natura fiscale, in tema di erogazioni liberali;
c) la formulazione di proposte per la definizione di
provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti
nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate
alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi.
3. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono definite le modalita' di funzionamento
del Tavolo.
4. Le determinazioni del Tavolo sono rese pubbliche e formano
oggetto di una apposita relazione annuale sulle attivita' del Tavolo
stesso.
5. Il Tavolo permanente di coordinamento e' composto da:
a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ad uno dei quali e' attribuito il compito di
presiedere i lavori;
b) un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
e) un rappresentante di ogni Organizzazione caritatevole;
f) un rappresentante designato dall'industria agroalimentare;
g) un rappresentante designato dalla distribuzione organizzata;
h) un rappresentante designato dalla ristorazione organizzata;
i) un rappresentate designato delle Regioni e Province autonome;
j) un rappresentante dell'ANCI.
6. La partecipazione al Tavolo e' a titolo gratuito e non comporta
alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8
Sistema informativo
1. Al fine di facilitare la gestione delle erogazioni liberali e'
istituto, presso AGEA, un Sistema informativo finalizzato a favorire
lo scambio delle informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi
del presente decreto.
2. Il Tavolo definisce la tipologia dei dati che devono essere
gestiti dal sistema informativo, i flussi e le modalita' di scambio
delle singole informazioni.
Art. 9
Sistema di riconoscimento per i soggetti donatori
1. Secondo le regole ed i requisiti stabiliti dal Tavolo, ai
donatori che, ai sensi del presente decreto, concedono erogazioni
liberali in denaro, derrate alimentari, beni strumentali o servizi
viene concessa la possibilita' di utilizzo di uno specifico logo.
2. Il logo e il relativo regolamento d'uso sono definiti dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il
Tavolo, con apposito atto.
Art. 10
Relazione annuale sulle attivita' svolte
1. AGEA predispone annualmente e trasmette al Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle
attivita' realizzate in esecuzione del presente decreto, corredata da
una rendicontazione delle risorse gestite.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2012
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania
Il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione
Riccardi
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1 foglio n. 387