Data: 2013-02-23 08:16:40

DM 17/12/2012 - distribuzione di derrate alimentari agli indigenti

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 dicembre 2012 
Indirizzi, modalita' e strumenti  per  la  distribuzione  di  derrate alimentari agli indigenti. (13A01488)
(GU n.45 del 22-2-2013)



    IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


                          di concerto con


                  IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
                  INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012  n.  83  recante  "Misure
urgenti per la crescita  del  paese",  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare  l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo presso AGEA, alimentato da  risorse
pubbliche e private, mediante erogazioni liberali e donazioni;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del  22  ottobre
2007 e successive modifiche;
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo del  4  dicembre  1997,  n.
460, relativo alle erogazioni liberali;
  Visto l'art. 14 del  decreto-  legge  del  14  marzo  2005,  n.  35
convertito con modificazioni dalla legge 12 maggio 2005, n. 80, avuto
riguardo alle erogazioni liberali in denaro o in natura;
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  Vista la legge del 25 giugno 2003 n. 155 recante "disciplina  della
distribuzione  dei  prodotti  alimentari  a  fine  di  solidarieta'
sociale";
  Considerato che in Italia una significativa percentuale di  persone
vivono in condizioni di poverta' e non riescono ad avere accesso beni
e servizi essenziali;
  Considerato che e' un  dovere  etico  e  morale  delle  istituzioni
quello di incoraggiare, facilitare e  sostenere  la  riduzione  degli
sprechi e il recupero delle derrate alimentari;
  Ravvisata  l'urgenza  di  sostenere  i  piu'  deboli  e-bisognosi,
contrastare la poverta' ed il disagio sociale,  anche  attraverso  il
recupero e la distribuzione di derrate alimentari;
  Considerato  che  sul  territorio  nazionale  operano  da  tempo
Organizzazioni caritatevoli che distribuiscono ai  soggetti-bisognosi
derrate alimentari recuperate, donate dagli operatori  della  filiera
agroalimentare e provenienti da programmi comunitari, contribuendo in
maniera significativa al sostentamento delle persone indigenti;
  Considerato che grazie al coinvolgimento e  alla  sensibilizzazione
degli operatori della filiera agroalimentare,  si  ritiene  possibile
incrementare la disponibilita' di derrate alimentari  da  distribuire
agli indigenti attraverso le Organizzazioni caritatevoli;
  Ritenuto necessario rafforzare le azioni  e  gli  interventi  volti
alla  donazione,  al  recupero  e  alla  distribuzione  di  derrate
alimentari agli indigenti;
  Considerata la necessita' di definire modalita' e strumenti per  la
corretta e tempestiva applicazione dell'art. 58, comma 2, del decreto
legge del 22 giugno 2012, n. 83, che  prevede  che  con  Decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro per la cooperazione internazionale  e  l'integrazione
venga adottato annualmente un programma per  la  distribuzione  delle
derrate alimentari alle persone indigenti;

                              Decreta:

                              Art. 1


                            Definizioni

  Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. Fondo: il "Fondo per la distribuzione  di  derrate  alimentari
alle persone indigenti", di cui al comma 1 dell'art. 58, del  decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 134;
    2. Derrate  alimentari:  le  derrate  alimentari  destinate  agli
indigenti per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli;
    3. Erogazioni  liberali:  le  donazioni  ovvero  le  liberalita',
comunque denominate, in denaro e in natura, incluse quelle aventi  ad
oggetto derrate alimentari ed erogazioni gratuite di servizi;
    4.  Organizzazioni  caritatevoli:  soggetti  (singoli,  enti
caritatevoli o raggruppamenti di Enti  caritatevoli)  riconosciuti  e
iscritti all'Albo dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA,  per  l'applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/07  del
Consiglio del 22 ottobre 2007;
    5. Operatori della filiera agroalimentare: i  soggetti  economici
che  operano  nella  produzione,  trasformazione,  distribuzione  e
commercializzazione dei prodotti alimentari;
    6. Donatore:  chiunque  effettui  donazioni,  legati,  erogazioni
liberali;
    7. Tavolo: il Tavolo permanente di coordinamento di cui  all'art.
7 del presente decreto;
    8. Sistema informativo: il sistema informativo di cui all'art.  8
del presente decreto.
                              Art. 2


                Ambito di applicazione e finalita'

  1. Il presente decreto ha lo scopo  di  potenziare  il  sistema  di
aiuti  alimentari  a  favore  delle  persone  indigenti  in  Italia,
incrementando i volumi e le tipologie di derrate alimentari gia' oggi
rese disponibili per il tramite  delle  Organizzazioni  caritatevoli,
senza interferire nei rapporti diretti, esistenti  e  futuri,  tra  i
donatori e tutte  le  Organizzazioni  caritatevoli  relativamente  al
recupero  ed  alla  distribuzione  delle  derrate  alimentari  agli
indigenti.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1:
    a) vengono definite le modalita' per la gestione del  "Fondo  per
la distribuzione di derrate alimentari alle  persone  indigenti",  di
cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
    b) vengono individuati indirizzi  e  strumenti  per  favorire  ed
incrementare il recupero delle derrate  alimentari  e  la  successiva
distribuzione agli indigenti, di cui al comma 3,  dell'art.  58,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
    c) viene istituito presso il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali un  Tavolo  permanente  di  coordinamento  tra
Istituzioni, Organizzazioni caritatevoli e  operatori  della  filiera
agroalimentare;
    d) viene  istituito  un  sistema  informativo  a  supporto  delle
finalita' del presente decreto;
    e) viene istituito un sistema di riconoscimento  per  i  soggetti
donatori.
                              Art. 3


        Gestione del Fondo ed erogazioni liberali in denaro

  1.  Il  Fondo  puo'  essere  alimentato  da  risorse  finanziarie
pubbliche, nazionali e comunitarie, ovvero da erogazioni liberali  di
denaro da parte di soggetti privati.
  2. Le risorse  finanziarie  del  Fondo  vengono  gestite  da  AGEA,
attraverso propri provvedimenti e nei limiti della disponibilita' del
Fondo stesso, sulla base di atti di indirizzo  emanati  dal  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali dopo aver sentito  il
parere del Tavolo, con le seguenti priorita':
    a) acquisto di derrate alimentari, al  fine  di  incrementare  le
quantita' di prodotti da distribuire agli indigenti e con l'obiettivo
di equilibrarne l'apporto nutrizionale, secondo le modalita' previste
dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83;
    b) copertura dei costi per i servizi di trasporto,  stoccaggio  e
trasformazione delle derrate alimentari, di cui al comma a) e di  cui
all'art. 4 del presente decreto;
    c) rimborso  dei  costi  dei  servizi  logistici  prestati  dalle
Organizzazioni Caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione  e
la gestione amministrativa del processo  distributivo  delle  derrate
alimentari;
    d) copertura dei costi  per  la  realizzazione  di  attivita'  di
comunicazione e sensibilizzazione sulle  iniziative  a  favore  degli
indigenti, oggetto del presente decreto.
                              Art. 4


              Erogazioni liberali di derrate alimentari

  1. Gli operatori della filiera agroalimentare, per le finalita' del
presente decreto, possono destinare derrate alimentari, a  titolo  di
erogazioni  liberali,  per  la  distribuzione  agli  indigenti;  tali
derrate, unitamente a quelle eventualmente acquistate con il Fondo di
cui all'art. 2, sono destinate agli indigenti per  il  tramite  delle
Organizzazioni caritatevoli.
  2. Le derrate alimentari destinate  agli  indigenti  devono  essere
rispondenti  alle  norme  igienico  sanitarie  ed  ai  requisiti  di
conservabilita' vigenti. I soggetti donatori garantiscono in  proprio
e  in  maniera  diretta  il  rispetto  di  tali  norme  e  requisiti,
relativamente alle derrate alimentari oggetto di donazione.
  3. Le derrate  alimentari  donate  dagli  operatori  della  filiera
agroalimentare  sono  messe  direttamente  a  disposizione  delle
Organizzazioni caritatevoli, secondo criteri e modalita' stabilite da
AGEA,  anche  tenendo  in  considerazione  le  necessita'  delle
Organizzazioni caritatevoli, sulla base di atti di indirizzo  emanati
dal  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
acquisito il parere del Tavolo.
  4. Tutte le erogazioni liberali di cui  al  presente  Decreto  sono
tracciate nel sistema informativo di cui all'art. 8.
                              Art. 5


          Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi

  1. Chiunque puo' donare beni strumentali e servizi, funzionali alle
esigenze del programma di distribuzione delle derrate alimentari agli
indigenti ed alle finalita' del  presente  Decreto,  fatte  salve  le
disposizioni dell'art. 774 C.C. e seguenti.
  2. I beni ed i servizi di cui al  precedente  comma  sono  messi  a
disposizione delle Organizzazioni caritatevoli dai donatori,  secondo
criteri e modalita' stabilite da AGEA, sulla base  delle  indicazioni
fornite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
dopo aver sentito il Tavolo.
  3. Le Erogazioni  liberali  di  beni  strumentali  e  servizi  sono
finalizzate, in via non esclusiva, a:
    a) confezionamento e/o conservazione di derrate alimentari;
    b) trasporto delle derrate alimentari;
    c) trasformazione di materie prime per la produzione  di  derrate
alimentari;
    d) preparazione di pasti pronti destinati agli indigenti;
    e) promozione e divulgazione delle azioni  realizzate  in  favore
degli indigenti, di cui al presente decreto.
                              Art. 6


                Programma annuale di distribuzione

  1. Il Programma annuale di distribuzione,  previsto  dall'art.  58,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'  predisposto  da
AGEA, tenendo conto delle disponibilita'  del  Fondo,  delle  derrate
alimentari e dei beni strumentali e servizi di cui agli articoli 3, 4
e 5 del presente decreto, sulla base delle  indicazioni  fornite  dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  dopo  aver
sentito il Tavolo ed  in  considerazione  delle  necessita'  espresse
dalle Organizzazioni caritatevoli.
  2. Il Programma annuale di distribuzione e'  adottato  con  decreto
del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione.
                              Art. 7


                Tavolo permanente di coordinamento

  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  presente  decreto,  e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, un Tavolo permanente di coordinamento, il cui obiettivo e'
quello  di  promuovere  iniziative  volte  ad  incentivare  attivita'
coerenti con le finalita' del presente decreto.
  2. L'obiettivo del Tavolo e' perseguito attraverso:
    a) a formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del
Fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari,  di  beni  e
servizi, nonche'  agli  specifici  strumenti  previsti  dal  presente
decreto;
    b) la formulazione di proposte, per lo sviluppo di iniziative  di
informazione e  sensibilizzazione  alla  donazione,  al  recupero  di
eccedenze  alimentari  e  per  la  promozione  e  conoscenza  degli
strumenti, anche di natura fiscale, in tema di erogazioni liberali;
    c)  la  formulazione  di  proposte  per  la  definizione  di
provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti
nella donazione,  nel  recupero  e  nella  distribuzione  di  derrate
alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi.
  3.  Con  provvedimento  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sono definite le modalita'  di  funzionamento
del Tavolo.
  4. Le determinazioni del  Tavolo  sono  rese  pubbliche  e  formano
oggetto di una apposita relazione annuale sulle attivita' del  Tavolo
stesso.
  5. Il Tavolo permanente di coordinamento e' composto da:
    a) due rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ad uno dei quali e' attribuito il  compito  di
presiedere i lavori;
    b)  un  rappresentante  dell'ufficio  del  Ministro  per  la
cooperazione internazionale e l'integrazione;
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    d) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali;
    e) un rappresentante di ogni Organizzazione caritatevole;
    f) un rappresentante designato dall'industria agroalimentare;
    g) un rappresentante designato dalla distribuzione organizzata;
    h) un rappresentante designato dalla ristorazione organizzata;
    i) un rappresentate designato delle Regioni e Province autonome;
    j) un rappresentante dell'ANCI.
  6. La partecipazione al Tavolo e' a titolo gratuito e non  comporta
alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
                              Art. 8


                        Sistema informativo

  1. Al fine di facilitare la gestione delle erogazioni  liberali  e'
istituto, presso AGEA, un Sistema informativo finalizzato a  favorire
lo scambio delle informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi
del presente decreto.
  2. Il Tavolo definisce la tipologia  dei  dati  che  devono  essere
gestiti dal sistema informativo, i flussi e le modalita'  di  scambio
delle singole informazioni.
                              Art. 9


          Sistema di riconoscimento per i soggetti donatori

  1. Secondo le regole  ed  i  requisiti  stabiliti  dal  Tavolo,  ai
donatori che, ai sensi del  presente  decreto,  concedono  erogazioni
liberali in denaro, derrate alimentari, beni  strumentali  o  servizi
viene concessa la possibilita' di utilizzo di uno specifico logo.
  2. Il logo e  il  relativo  regolamento  d'uso  sono  definiti  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il
Tavolo, con apposito atto.
                              Art. 10


              Relazione annuale sulle attivita' svolte

  1. AGEA  predispone  annualmente  e  trasmette  al  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  una  relazione  sulle
attivita' realizzate in esecuzione del presente decreto, corredata da
una rendicontazione delle risorse gestite.
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 dicembre 2012

                                Il Ministro delle politiche agricole
                                          alimentari e forestali     
                                                Catania             

Il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione
            Riccardi

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1 foglio n. 387

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