Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 39, del 8 gennaio 2013
Urbanistica. Condono data certa ultimazione dei lavori
L'onere della prova dell'ultimazione dei lavori edilizi entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria. Ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali ecc. La giurisprudenza di merito si è peraltro spinta ad affermare, sul solco di tale orientamento, che anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall'interessato, l'Amministrazione può legittimamente respingere la domanda di condono edilizio ove non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l'ultimazione dell'edificio entro la data prescritta dalla legge, atteso che la semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca dell'abuso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/8921-urbanistica-condono-data-certa-ultimazione-dei-lavori.html