Data: 2013-02-22 18:35:51

20,00% e 27,72% le nuove aliquote INPS per la gestione separata

20,00% e 27,72% le nuove aliquote INPS per la gestione separata

Circ. 12 febbraio 2013, n. 27 (1).
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2013.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali

1) Aliquote contributive e di computo
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 46-bis, comma 1, lett. g) della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. n. 83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. msg. 9 novembre 2007, n. 27090).
Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:

Soggetti
Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
20,00%

Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare 11 gennaio 2007, n. 7.

2) Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento
La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell'onere totale.
Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).

3) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2013 è pari a euro 99.034,00.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013
Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) (2), i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'art. 51 del TUIR, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (cosiddetto principio di cassa allargato, v. circ. 8 gennaio 2002, n. 10).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.
(2)  Trattasi dell’art. 47, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b) della legge 21 novembre 2000, n. 342, ora confluito nell’ art. 50 per le modifiche apportate al nuovo testo unico delle imposte sui redditi dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

5) Minimale per l'accredito contributivo
Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l'anno 2013 detto minimale è pari ad euro 15.357,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 20 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).
Com'è noto, qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. n. 335/1995).

Il Direttore generale
Nori

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 46-bis
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, c. 16
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2

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