TAR Toscana, Sez. III, n. 2106, del 20 dicembre 2012
Urbanistica. La modifica delle cabine di un stabilimento balneare costituisce ristrutturazione edilizia
La creazione di un sottotetto e la modifica di alcune aperture delle cabine di una stabilimento balneare, costituiscono nell’insieme, opera di ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile, e non di manutenzione straordinaria. Invero l’alterazione della superficie utile e la modifica (trasformazione di porta in oblò) delle aperture esterne esulano dalla definizione di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 e dall’attività edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 2, lett. a, dello stesso d.p.r.. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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