Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 44 del 9 gennaio 2013
Elettrosmog. Competenze dei Comuni e delle Regioni in tema di criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile.
In base a tali indirizzi giurisprudenziali è stato ritenuto che alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell’ambito delle proprie e rispettive competenze, individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). (Segnalazione e massima a cura di F. albanese)
http://lexambiente.it/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/8928-elettrosmog-competenze-dei-comuni-e-delle-regioni-in-tema-di-criteri-localizzativi-degli-impianti-di-telefonia-mobile.html